Enel Energia S.p.A.
Dichiarazione di illiceità del trattamento e ingiunzione ai sensi degli artt. 57 e 58 del Regolamento (UE) 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Enel Energia S.p.A. per la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, conseguente al diniego ingiustificato dell'accesso ai dati personali contenuti in una registrazione telefonica richiesto dall'interessato. Il Garante ingiunge alla Società di soddisfare entro trenta giorni la richiesta di accesso fornendo copia della registrazione telefonica con misure di oscuramento dei dati identificativi dell'operatore del servizio clienti, ovvero mediante trascrizione debitamente anonimizzata.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (Sig. XX)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR; bilanciamento tra il diritto di accesso dell'interessato e la protezione dei dati personali di terzi; modalità di esercizio del diritto di accesso nei confronti di registrazioni telefoniche; misure di mitigazione del pregiudizio ai diritti del terzo (oscuramento dati, morphing vocale, trascrizione anonimizzata)
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il diniego di accesso opposto da Enel Energia S.p.A. e ingiunge alla Società di soddisfare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento la richiesta dell'interessato di ottenere copia della registrazione telefonica, adottando misure volte a mascherare le informazioni personali idonee a identificare l'operatore del Servizio clienti (nome, numero di matricola) ovvero fornendo la trascrizione del contenuto della conversazione debitamente anonimizzata. La Società deve fornire entro il medesimo termine riscontro adeguatamente documentato. L'eventuale mancato riscontro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83 par. 5 lett. e GDPR.
Nel caso di richieste di accesso a registrazioni telefoniche contenenti dati personali di terzi, il titolare non può negare il diritto di accesso dell'interessato invocando genericamente la protezione della privacy del terzo. È invece obbligato a effettuare una valutazione caso per caso, bilanciando gli interessi confliggenti (diritto di accesso dell'interessato vs.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.