Esselunga S.p.A.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha sanzionato Esselunga per violazione degli artt. 12 e 15 GDPR in relazione alla gestione non corretta di una richiesta di accesso ai dati personali di un dipendente. La Società non ha fornito riscontro scritto all'istanza ricevuta via PEC in data 8 settembre 2024, limitandosi a un contatto telefonico, e ha dato seguito alla richiesta solo dopo l'apertura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio.
Il titolare che non fornisce riscontro scritto a un'istanza di accesso esercitata per via telematica viola gli obblighi di trasparenza e comunicazione anche quando offra riscontro telefonico o rinvi a contatti successivi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — diritto di accesso ai dati personali e obblighi di comunicazione
Conseguenze — Esselunga S.p.A. è obbligata al pagamento di euro 5.000 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con facoltà di pagare il 50% della sanzione entro il termine per proporre ricorso. Il Garante dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito Internet e l'annotazione delle violazioni nel registro interno.
Gravità media della violazione; violazione per colpa non dolosa; un solo interessato coinvolto; misure adottate dalla Società per mitigare i rischi dopo la conoscenza della violazione; assenza di precedenti violazioni pertinenti; cooperazione con l'Autorità; condizioni economiche della Società; principi di effettività, proporzionalità e dissuasività
Verificare che il canale email dedicato alla privacy riceva effettivamente tutte le richieste di diritti e che la gestione sia centralizzata, evitando che richieste pervenute via PEC finiscano in altre caselle.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.