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ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 20 e 21 del 14 gennaio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento cyberbullismo nei confronti dei gestori di piattaforme digitali. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata e prescrivono la conservazione del materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi.
Il Garante impone ai gestori di piattaforme l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, con obbligo di conservazione probatoria.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — prevenzione della diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)
Conseguenze — I gestori delle piattaforme devono adottare entro le modalità prescritte misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, utilizzando il formato hash trasmesso dal Garante, e conservare per dodici mesi mesi il materiale eventualmente acquisito in chiaro a fini probatori, con obbligo di comunicazione tempestiva al Garante.
Le piattaforme hanno obblighi urgenti di intervento tecnico entro 48 ore su materiale revenge porn: predisponi protocol d'intervento per segnalazioni provenienti dal Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.