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Deliberazione Doc. 10274600 · 29/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione - Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 182/2026-185/2026 del 20 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc., che ingiungono l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito in violazione del consenso della persona interessata (revenge porn) e prescrivono la conservazione per dodici mesi del materiale acquisito in chiaro.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Snap Inc. gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Persona interessata segnalante vittima di revenge porn
Interessati coinvolti

Un interessato (persona che ha presentato la segnalazione)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)art. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis comma 2 Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Determinazioni nn. 182-185 del 20 aprile 2026 del dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn - Diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali

Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti che ingiungono a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash, e prescrive alle medesime società la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento.

Punto di attenzione

Provvedimento di ratifica di misure cautelari urgenti adottate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) su piattaforme digitali, con obbligo di conservazione del materiale per finalità probatorie.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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