Green Partner S.r.l.s.
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Green Partner S.r.l.s. per aver effettuato, mediante sub-responsabile Vanille Service S.r.l.s., una comunicazione commerciale promozionale (telefonata e email) a un numero iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni a seguito di errore nella digitazione del numero telefonico. Vengono contestate violazioni dei diritti degli interessati in materia di telemarketing e inadeguato riscontro alle istanze di esercizio dei diritti.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 interessato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Telemarketing e comunicazioni commerciali indesiderate - Violazione del diritto di opposizione al marketing mediante iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni - Violazione dell'obbligo di corretto riscontro alle istanze di esercizio dei diritti - Accountability e controllo del responsabile del trattamento su sub-responsabili
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Green Partner S.r.l.s. Impone a Green Partner l'adozione di misure adeguate per garantire che l'affidamento di attività di trattamento a eventuali sub-responsabili avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Ingiunge a Green Partner di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per l'attuazione delle misure imposte. Ordina a Green Partner il pagamento di euro 15.300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante quale sanzione accessoria. Annota il provvedimento nel registro interno relativo alle violazioni e alle misure adottate.
- condotta limitata al trattamento dei dati personali di un solo interessato e realizzazione di sole due comunicazioni commerciali (art. 83 par. 2 lett. a GDPR). Fattore attenuante: assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dal responsabile del trattamento (art. 83 par. 2 lett. e GDPR). Fattore attenuante: categorie di dati personali interessate dalla violazione di natura comune (art. 83 par. 2 lett. g GDPR). Principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. Bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa con limitazione dell'impatto economico sulla Società
Il provvedimento evidenzia l'importanza del controllo e della responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento anche rispetto all'operato di sub-responsabili. Nonostante l'errore materiale nella composizione del numero telefonico, la violazione persiste in relazione al mancato rispetto dell'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.