Istituto d'Istruzione superiore statale Enrico Fermi – Leonardo da Vinci
ammonimento
Sintesi del provvedimento
L'Istituto ha comunicato illegittimamente dati personali e dati relativi alla salute del figlio dei ricorrenti ai compagni di classe tramite email sull'invito al PEI e ha inviato a tutti i genitori della classe l'elenco degli alunni con date di nascita, in violazione dei principi di liceità e minimizzazione. Il Garante dichiara illecita la condotta e ammonisce l'Istituto, ritenendo la violazione minore vista la natura dell'errore materiale e le misure correttive adottate.
La comunicazione erronea di dati personali, inclusi dati sanitari, a soggetti non autorizzati costituisce violazione della liceità anche se dovuta a errore materiale, indipendentemente dalla consapevolezza generale dei compagni della disabilità dell'interessato.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Compagni di classe del figlio dei ricorrenti; tutti i genitori della classe interessata; alunni della classe con indicazione nome, cognome e data di nascita
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Illiceità della comunicazione di dati personali e dati sanitari in assenza di presupposto di liceità; violazione del principio di minimizzazione
Conseguenze — Il Garante dichiara illecita la condotta dell'Istituto e lo ammonisce ai sensi dell'art. 58 par. 2 lett. b) GDPR. L'Istituto non è sottoposto a sanzione pecuniaria. Il provvedimento è pubblicato sul sito web del Garante e annotato nel registro interno dell'Autorità.
- Istituto scolastico di ridotte dimensioni
- errore materiale non intenzionale
- assenza del contenuto completo del PEI nella comunicazione
- adozione immediata di misure correttive (invio comunicazione di rettifica e richiesta cancellazione)
- piena collaborazione durante l'istruttoria
- assenza di precedenti violazioni pertinenti. Qualificazione come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e Linee guida WP 253
Gli errori materiali nella selezione destinatari e uso di template anonimizzati impropri restano violazioni anche se non intenzionali; l'adozione tempestiva di misure correttive mitiga ma non elimina l'illiceità della comunicazione già avvenuta.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.