Leontinoi Società Cooperativa Sociale
ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 166 del Codice Privacy
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta l'illiceità del trattamento effettuato da Leontinoi Società Cooperativa Sociale per mancata risposta alla richiesta di accesso ai dati personali presentata dal ricorrente il 29 novembre 2024 ai sensi dell'art. 15 GDPR. La cooperativa non ha fornito riscontro entro un mese dal ricevimento della richiesta (violazione art. 12, par. 3 GDPR), non ha informato l'interessato dei motivi dell'inottemperanza (violazione art. 12, par. 4 GDPR), e ha omesso di cooperare con l'Autorità nella fase istruttoria nonostante l'invito del 30 aprile 2026 (violazione artt. 31 GDPR e 157 Codice Privacy).
Il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali e la carenza di cooperazione con l'Autorità di controllo costituiscono violazioni significative che giustificano l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 83, par. 5 GDPR.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (il ricorrente sig. XX)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — mancata risposta a richiesta di accesso e obbligo di cooperazione con l'Autorità
Conseguenze — Leontinoi Società Cooperativa Sociale è obbligata a pagare euro 1.000 entro 30 giorni dalla notifica; alternativamente, può definire la controversia pagando la metà della sanzione (euro 500) entro 10 giorni. Inoltre, è ingiunto conformare il trattamento al Regolamento entro 30 giorni, aderendo alla richiesta di accesso del ricorrente e comunicando l'adempimento al Garante.
- mancata cooperazione prestata rispetto all'attività di accertamento posta in essere dall'Autorità. Fattori
- assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali
- natura sociale dell'attività posta in essere dalla cooperativa
Un titolare del trattamento deve rispondere entro 30 giorni a ogni richiesta di accesso e cooperare con l'Autorità nelle fasi istruttorie: il silenzio comporta sanzione anche per enti di piccole dimensioni.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.