Lidl Italia S.r.l.
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta che Lidl Italia S.r.l. ha violato i diritti di accesso e di limitazione del trattamento dati di un cliente. Il reclamante ha presentato tre richieste tempestive e dettagliate (27, 28 e 29 giugno 2025) per accedere alle immagini di videosorveglianza e limitarne il trattamento, fornendo informazioni precise (punto vendita, data, orario e descrizione dei fatti). La Società ha condizionato l'esercizio del diritto alla compilazione di una modulistica aggiuntiva e ha cancellato le immagini senza autorizzazione, ignorando anche la richiesta esplicita di limitazione del trattamento. Il Garante rileva violazioni degli obblighi di trasparenza, tempestività e corretta gestione delle istanze di esercizio dei diritti, nonché la cancellazione illegittima dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso ai dati personali; diritto di limitazione del trattamento; videosorveglianza; gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati; tempestività e correttezza della risposta alle richieste di accesso; conservazione dei dati personali; principio di minimizzazione del trattamento
Conseguenze — Il Garante ordina a Lidl Italia S.r.l. di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 43.000 entro 30 giorni dalla notifica, pena adozione di atti esecutivi. È consentito al trasgressore di definire la controversia mediante pagamento della metà della sanzione (€ 21.500) entro il termine previsto per il ricorso. Il provvedimento e l'ordinanza ingiunzione sono pubblicati sul sito internet del Garante. Le violazioni e le misure adottate sono annotate nel registro interno dell'Autorità.
- condotta limitata a una sola persona
- Fattore attenuante: assenza di precedenti specifici relativi a violazioni della disciplina sulla protezione dei dati
- Dimensione della Società: rilevanza nazionale con volume d'affari superiore a 500 milioni di euro
La rilevanza dell'irrimediabilità degli effetti della cancellazione dei dati: una volta eliminati gli archivi di videosorveglianza, l'interessato non ha più la possibilità di utilizzare tali immagini per documentare i fatti accaduti e fare valere eventuali pretese in sede giudiziaria relativi agli episodi di molestia/aggressione alegati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.