Ministero del lavoro e delle politiche sociali
parere su schema di decreto concernente i controlli di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 48/2023
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto attuativo dell'art. 7, comma 3, del d.l. 48/2023 in materia di controlli su lavoro e legislazione sociale, subordinatamente al rispetto di sei condizioni specifiche volte a garantire elevati standard di protezione dei dati personali e accessi selettivi alle banche dati dell'INPS. Le condizioni riguardano la circoscrizione degli utenti abilitati, il divieto di duplicazione massiva di dati, la registrazione e la motivazione degli accessi, le verifiche autonome dei soggetti accedenti e la sottoscrizione di due convenzioni distinte con INL e Guardia di finanza.
L'accesso da parte di molteplici soggetti istituzionali a banche dati sensibili richiede circoscrizione rigorosa degli utenti, motivazione esplicita di ogni interrogazione e verifiche autonome presso ciascun accedente per mitigare rischi elevati ai diritti degli interessati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
ampia platea di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, qualificati come vulnerabili
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — accesso a banche dati pubbliche per controlli su lavoro e legislazione sociale
Conseguenze — Il Garante approva lo schema di decreto a condizione che: (a) gli utenti siano limitati a coloro che necessitano accesso per mansioni specifiche e per tempo strettamente necessario; (b) i soggetti accedenti non acquisiscano e duplichino massivamente dati in autonome banche dati; (c) siano precisate le operazioni da registrare per assicurare verifica della liceità; (d) ogni interrogazione sia accompagnata da motivazione verificabile e registrata nei log; (e) i soggetti accedenti effettuino controlli autonomi a campione sulla correttezza degli accessi e attivino alert per anomalie; (f) siano sottoscritte due convenzioni distinte tra INPS e, rispettivamente, INL e Guardia di finanza, quest'ultima ai sensi del d.lgs. 51/2018. I titolari devono effettuare valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR.
Nelle convenzioni di accesso a banche dati pubbliche, specificare sempre le finalità di ciascun soggetto abilitato e prevedere obblighi autonomi di controllo presso chi accede, non solo presso chi gestisce i dati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.