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Parere Doc. 10286615 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

parere su schema di decreto concernente i controlli di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 48/2023

Esito parere Favorevole

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto attuativo dell'art. 7, comma 3, del d.l. 48/2023 in materia di controlli su lavoro e legislazione sociale, subordinatamente al rispetto di sei condizioni specifiche volte a garantire elevati standard di protezione dei dati personali e accessi selettivi alle banche dati dell'INPS. Le condizioni riguardano la circoscrizione degli utenti abilitati, il divieto di duplicazione massiva di dati, la registrazione e la motivazione degli accessi, le verifiche autonome dei soggetti accedenti e la sottoscrizione di due convenzioni distinte con INL e Guardia di finanza.

La massima
L'accesso da parte di molteplici soggetti istituzionali a banche dati sensibili richiede circoscrizione rigorosa degli utenti, motivazione esplicita di ogni interrogazione e verifiche autonome presso ciascun accedente per mitigare rischi elevati ai diritti degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiedente del parere
Ispettorato nazionale del lavoro (INL) titolare autonomo abilitato ad accedere
INPS titolare del trattamento dei dati personali detenuti presso proprie banche dati
Guardia di finanza titolare autonomo abilitato ad accedere
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro soggetto abilitato ad accedere
beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro interessati al trattamento
Interessati coinvolti

ampia platea di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, qualificati come vulnerabili

Riferimenti normativi

Articoli
art. 7, comma 3 d.l. 48/2023art. 36 GDPRart. 58 GDPRart. 9 GDPRart. 10 GDPRart. 2-sexies Codice Privacyart. 2-octies Codice Privacyart. 47 d.lgs. 51/2018art. 35 GDPRart. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
provvedimento n. 611 del 17 ottobre 2024

Lettura del caso

Temi affrontati — accesso a banche dati pubbliche per controlli su lavoro e legislazione sociale

Conseguenze — Il Garante approva lo schema di decreto a condizione che: (a) gli utenti siano limitati a coloro che necessitano accesso per mansioni specifiche e per tempo strettamente necessario; (b) i soggetti accedenti non acquisiscano e duplichino massivamente dati in autonome banche dati; (c) siano precisate le operazioni da registrare per assicurare verifica della liceità; (d) ogni interrogazione sia accompagnata da motivazione verificabile e registrata nei log; (e) i soggetti accedenti effettuino controlli autonomi a campione sulla correttezza degli accessi e attivino alert per anomalie; (f) siano sottoscritte due convenzioni distinte tra INPS e, rispettivamente, INL e Guardia di finanza, quest'ultima ai sensi del d.lgs. 51/2018. I titolari devono effettuare valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Punto di attenzione

Nelle convenzioni di accesso a banche dati pubbliche, specificare sempre le finalità di ciascun soggetto abilitato e prevedere obblighi autonomi di controllo presso chi accede, non solo presso chi gestisce i dati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali: parere Garante Privacy Favorevole

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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