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Parere Doc. 10269308 · 18/06/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Parere del Garante

Esito parere Favorevole

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole sul decreto che novella il DM 3 febbraio 2011 n. 117, adeguandone il testo alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212 in materia di credito ai consumatori e immobiliare. Il provvedimento estende le condizioni di accesso alle banche dati anche al credito immobiliare, in continuità con la disciplina previgente e senza significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ministero dell'economia e delle finanze richiedente il parere e autorità che adotta il decreto
Garante per la protezione dei dati personali autorità consultiva che esprime il parere
Banca d'Italia autorità di vigilanza cui sono rimesse competenze attuative e di specificazione tecnica
finanziatori e intermediari soggetti obbligati alla disciplina sulla trasparenza e accesso alle banche dati
consumatori soggetti protetti dalla normativa
gestori banche dati soggetti che gestiscono le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito
Interessati coinvolti

Non specificato

Riferimenti normativi

Articoli
Regolamento UE 2016/679 art. 57 par. 1 lett. c)d.lgs. 196/2003 art. 154 comma 5d.lgs. 385/1993 (TUB) artt. 3 comma 2, 120-undecies.1, 122 comma 4, 125 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 2, 3, 4, 4-bisDM 3 febbraio 2011 n. 117 artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11d.lgs. 31 dicembre 2025 n. 212direttiva UE 2023/2225 (CCD2)direttiva 2014/17/UEdirettiva 2008/48/CECarta dei diritti fondamentali UE art. 21direttiva UE 2019/882
Precedenti citati
Parere del Garante del 16 dicembre 2010

Lettura del caso

Temi affrontati — Trasparenza delle condizioni contrattuali nel credito ai consumatori e nel credito immobiliare; accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito da parte di finanziatori di Stati membri UE; recepimento della direttiva UE 2023/2225 sul credito ai consumatori; valutazione del merito creditizio; informativa precontrattuale e pubblicitaria; obblighi di correttezza e non discriminazione; coordinamento tra normativa sulla protezione dei dati personali e disciplina del credito

Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del MEF, rilevando sostanziale coerenza con la normativa unionale e nazionale in materia di credito al consumo e assenza di criticità sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito previste dall'art. 125 del TUB

Punto di attenzione

Estensione dell'accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ai finanziatori degli Stati membri UE, con condizioni non discriminatorie; esclusione della Centrale dei rischi della Banca d'Italia dalla disciplina generale sull'accesso; esclusione del trattamento di categorie particolari di dati e dati da social network per la valutazione del merito creditizio; obblighi di esattezza e aggiornamento dei dati trasmessi alle banche dati

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Ministero dell'Economia e delle Finanze: parere Garante Privacy Favorevole

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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