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Prescrizione Doc. 10254140 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato

ammonimento

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali (assenze per malattia) effettuato dalla Polizia di Stato in relazione a procedimenti disciplinari, per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché per tardivo riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. Il Ministero è ammonito per le violazioni riscontrate.

La massima
Il trattamento di assenze per malattia in procedimenti disciplinari, sebbene contestualizzante, viola i principi di liceità e correttezza se non strettamente indispensabile al fatto contestato e comporta responsabilità anche per tardive risposte ai diritti dell'interessato.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato titolare del trattamento
Ispettore della Polizia di Stato interessato/riclamante
Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino titolare della potestà disciplinare
Garante per la protezione dei dati personali autorità di controllo
Interessati coinvolti

Un Ispettore della Polizia di Stato

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 5, par. 1, lett. b) GDPRart. 5, par. 1, lett. c) GDPRart. 6 GDPRart. 9 GDPRart. 12 GDPRart. 57, par. 1, lett. f) GDPRart. 58, par. 2, lett. b) GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 88 GDPRart. 113 Codice Privacyart. 166, comma 5 Codice Privacyart. 166, commi 6 e 7 Codice Privacyart. 154-bis, comma 3 Codice Privacyart. 168 Codice Privacyart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 10 d.lgs. n. 150/2011art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000art. 14, comma 1 Regolamento Garante n. 1/2019art. 18, comma 1 l. 24 novembre 1981, n. 689art. 37 Regolamento Garante n. 1/2019art. 17 Regolamento n. 1/2019

Lettura del caso

Temi affrontati — Liceità del trattamento dati in ambito disciplinare; Rispetto dei termini per l'esercizio dei diritti

Conseguenze — Il Garante ammonisce il Ministero dell'Interno per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c) GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR e art. 12 GDPR. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 del Codice Privacy e dell'art. 37 del Regolamento Garante n. 1/2019. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Fattori di ponderazione

Carattere colposo delle violazioni; Particolare complessità organizzativa delle strutture del Ministero (art. 83, par. 2, lett. b GDPR); Piena cooperazione offerta dal Ministero durante l'istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f GDPR); Assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento in materia di trattamenti in ambito lavorativo (art. 83, par. 2, lett. e GDPR); Violazione qualificata come minore ai sensi del cons. 148 e dell'art. 83, par. 2 GDPR

Punto di attenzione

Nel trattamento disciplinare, il riferimento a dati sanitari pregressi deve essere strettamente necessario e funzionale al procedimento specifico, non meramente contestualizzante; verificare sempre i termini legali di risposta alle istanze di diritti.

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Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato: prescrizione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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