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Parere Doc. 10249112 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Parere su schema di decreto avente natura regolamentare volto a riformare l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione

Esito parere Parere con condizioni

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere con condizioni sullo schema di decreto che riforma l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione. Il parere individua profili di criticità relativi alla protezione dei dati personali nella gestione del registro telematico dei praticanti presso le Camere di Commercio. Il Garante richiede integrazioni normative per assicurare conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice Privacy, riguardanti: la disciplina organica del trattamento dei dati, l'identificazione dei titolari e responsabili del trattamento, la minimizzazione dei dati sanitari, il parere preventivo del Garante sul decreto ministeriale attuativo, e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati secondo l'articolo 35 del Regolamento.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiedente del parere
Camere di Commercio titolari del trattamento dei dati personali dei praticanti iscritti nei registri
gestore della piattaforma informatica centralizzata responsabile del trattamento
agenti d'affari in mediazione iscritti soggetti ospitanti dei praticanti
praticanti interessati al trattamento dei dati personali
Interessati coinvolti

Non specificato nel provvedimento

Riferimenti normativi

Articoli
art. 36 par. 4 GDPRart. 154 comma 5 Codice Privacy (d.lgs. n. 196/2003)art. 5 par. 1 lett. a) GDPRart. 9 GDPRart. 5 par. 1 lett. c) GDPRart. 35 GDPRart. 13 GDPRart. 13 Codice Privacyart. 2 comma 3 lett. e) legge 3 febbraio 1989 n. 39art. 11 comma 1 legge 3 febbraio 1989 n. 39d.m. 21 febbraio 1990 n. 300d.m. 589 del 1993d.m. 26 ottobre 2011d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59direttiva 2006/123/CEd.lgs. 9 novembre 2007 n. 206
Precedenti citati
D.M. 21 febbraio 1990 n. 300 (successivamente modificato dal D.M. 589 del 1993)D.M. 26 ottobre 2011Comunicazione della Commissione sul mercato unico dei servizi

Lettura del caso

Temi affrontati — Protezione dei dati personali nella gestione di registri telematici per l'accesso a una professione regolamentata; principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati; minimizzazione dei dati e protezione di dati particolari; valutazione di impatto sulla protezione dei dati; disciplina della documentazione relativa a interruzioni per motivi di salute

Conseguenze — Il Garante esprime parere condizionato all'adozione di cinque categorie di modifiche: (a) integrazione della norma con la disciplina organica del trattamento dei dati personali e identificazione di Camere di Commercio come titolari e del gestore della piattaforma come responsabile del trattamento; (b) integrazione dell'articolo 5, comma 1, con l'obbligo del parere del Garante sul decreto ministeriale attuativo e l'estensione del suo oggetto alla disciplina del trattamento relativo al fascicolo del praticante; (c) riformulazione dell'articolo 6, comma 10, in conformità al principio di minimizzazione, limitando la documentazione sulla interruzione ai soli dati di durata della prognosi senza indicazione di patologia o diagnosi, con garanzie specifiche demandate al decreto ministeriale; (d) previsione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento come condizione precedente all'operatività del sistema informativo; (e) adeguamento dell'informativa nell'allegato 4 alla disciplina dell'articolo 13 del Regolamento.

Punto di attenzione

Trattamento di dati relativi a condizioni di salute (gravidanza, assistenza a familiari con handicap, patologie di particolare gravità) richiesti per attestare interruzioni del praticantato: il provvedimento richiede la minimizzazione preservando solo la durata della prognosi senza indicazione di diagnosi clinica.

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Ministero delle Imprese e del Made in Italy: parere Garante Privacy Parere con condizioni

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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