Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Parere su schema di decreto avente natura regolamentare volto a riformare l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere con condizioni sullo schema di decreto che riforma l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione. Il parere individua profili di criticità relativi alla protezione dei dati personali nella gestione del registro telematico dei praticanti presso le Camere di Commercio. Il Garante richiede integrazioni normative per assicurare conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice Privacy, riguardanti: la disciplina organica del trattamento dei dati, l'identificazione dei titolari e responsabili del trattamento, la minimizzazione dei dati sanitari, il parere preventivo del Garante sul decreto ministeriale attuativo, e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati secondo l'articolo 35 del Regolamento.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non specificato nel provvedimento
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Protezione dei dati personali nella gestione di registri telematici per l'accesso a una professione regolamentata; principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati; minimizzazione dei dati e protezione di dati particolari; valutazione di impatto sulla protezione dei dati; disciplina della documentazione relativa a interruzioni per motivi di salute
Conseguenze — Il Garante esprime parere condizionato all'adozione di cinque categorie di modifiche: (a) integrazione della norma con la disciplina organica del trattamento dei dati personali e identificazione di Camere di Commercio come titolari e del gestore della piattaforma come responsabile del trattamento; (b) integrazione dell'articolo 5, comma 1, con l'obbligo del parere del Garante sul decreto ministeriale attuativo e l'estensione del suo oggetto alla disciplina del trattamento relativo al fascicolo del praticante; (c) riformulazione dell'articolo 6, comma 10, in conformità al principio di minimizzazione, limitando la documentazione sulla interruzione ai soli dati di durata della prognosi senza indicazione di patologia o diagnosi, con garanzie specifiche demandate al decreto ministeriale; (d) previsione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento come condizione precedente all'operatività del sistema informativo; (e) adeguamento dell'informativa nell'allegato 4 alla disciplina dell'articolo 13 del Regolamento.
Trattamento di dati relativi a condizioni di salute (gravidanza, assistenza a familiari con handicap, patologie di particolare gravità) richiesti per attestare interruzioni del praticantato: il provvedimento richiede la minimizzazione preservando solo la durata della prognosi senza indicazione di diagnosi clinica.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.