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Sanzione Doc. 10265423 · 28/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ristorante Carlo Menta s.r.l.

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €1,4K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.400,00 nei confronti di Ristorante Carlo Menta s.r.l. per la violazione dei principi di trasparenza nella gestione di un impianto di videosorveglianza. La società non aveva installato idonei cartelli informativi volti a rendere edotti gli interessati della presenza del sistema di videosorveglianza, costituendo violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante ingiunge inoltre l'adeguamento della cartellonistica con l'integrazione del contenuto informativo minimo e il corretto posizionamento delle informative in prossimità delle aree interne ed esterne oggetto di sorveglianza.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ristorante Carlo Menta s.r.l. titolare del trattamento
Questura di Roma - Commissariato di P.S. Trastevere autorità che ha trasmesso la segnalazione
Servizio Ispezione del lavoro di Roma autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'installazione del sistema di videosorveglianza
Interessati coinvolti

Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza, specificamente clienti e dipendenti dell'esercizio pubblico presso il quale era installato l'impianto di videosorveglianza con 7 telecamere presenti sia nelle sale e negli ambienti interni che all'esterno.

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 13 GDPRart. 58, par. 2, lett. i) GDPRart. 83, par. 1 GDPRart. 83, par. 2, lett. e) GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 4, par. 1, n. 2 GDPRart. 57, par. 1, lett. f) GDPRart. 57, par. 1, lett. u) GDPRart. 78 GDPRart. 58, par. 2, lett. d) GDPRart. 166 d.lgs. 196/2003art. 166, comma 5 d.lgs. 196/2003art. 166, comma 8 d.lgs. 196/2003art. 154-bis, comma 3 d.lgs. 196/2003art. 152 d.lgs. 196/2003art. 10 d.lgs. 150/2011art. 27 l. 689/1981art. 18 l. 689/1981art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000art. 37 Regolamento Garante n. 1/2019art. 17 Regolamento Garante n. 1/2019
Precedenti citati
Provvedimento 29 aprile 2004 del GaranteProvvedimento 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680Provvedimento 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881Cassazione civile, Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17440Cassazione civile, Sezione II, 5 luglio 2016, n. 13633Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Lettura del caso

Temi affrontati — Violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di informativa in materia di videosorveglianza. Assenza di idonei cartelli informativi volti a rendere consapevoli gli interessati della presenza di un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante, con registrazione di immagini all'interno e all'esterno di un esercizio pubblico.

Conseguenze — Il Garante ordina al titolare del trattamento il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.400,00 entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definire la controversia mediante il pagamento della metà della sanzione. Il Garante ingiunge inoltre l'adeguamento della cartellonistica semplificata relativa all'informativa ai trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza, integrando il contenuto informativo minimo con l'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite, in conformità alle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati, e il collocamento opportuno della cartellonistica in prossimità delle aree interne ed esterne oggetto di sorveglianza.

Fattori di ponderazione

Natura colposa della condotta del titolare del trattamento relativamente all'inadempimento dell'obbligo di informativa agli interessati, argomento oggetto di innumerevoli provvedimenti del Garante e consolidato orientamento giurisprudenziale. Platea ampia di interessati potenzialmente coinvolti in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza. Assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Attività di cooperazione del titolare del trattamento che ha installato nuovi cartelli informativi all'esterno e all'interno dei locali videosorvegliati. Principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento.

Punto di attenzione

I cartelli informativi devono contenere il contenuto informativo minimo indicato nelle linee guida, con particolare riferimento all'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite. Le informazioni devono essere posizionate approssimativamente all'altezza degli occhi degli interessati per permettere loro di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza prima di entrare nella zona sorvegliata.

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Ristorante Carlo Menta s.r.l.: sanzione Garante Privacy da €1,4K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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