SanitaService Asl Le s.r.l. Unipersonale
Ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'art. 2-ter del Codice della privacy, da parte di SanitaService Asl Le s.r.l. Unipersonale per aver consentito l'affissione in bacheca aziendale di un'email contenente dati personali relativi allo stato di salute di due dipendenti (assenze per motivi di salute), in assenza di base giuridica e non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza. L'email è rimasta affissa per un periodo compreso tra una settimana e circa un mese. Il coordinatore che ha affisso il documento ha agito di propria iniziativa, non conforme alle procedure aziendali. La condotta è stata qualificata come violazione minore.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Due dipendenti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento di dati personali relativi allo stato di salute di dipendenti in assenza di base giuridica e non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza; affissione in bacheca aziendale di email contenente dati sensibili; comunicazione a terzi di dati relativi alla salute
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dalla SanitaService Asl Le s.r.l. Unipersonale per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b) del Regolamento, nonché dell'art. 2-ter del Codice della privacy, e ammonisce la società per la violazione accertata. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità e l'annotazione delle violazioni nel registro interno del Garante
Numero limitato di interessati (due persone); durata limitata della violazione; carattere colposo della violazione (iniziativa non conforme alle procedure aziendali di un singolo coordinatore); dati sulla salute privi di riferimenti alla specifica patologia; assenza di precedenti violazioni pertinenti; buon livello di cooperazione con l'Autorità; adozione di misure organizzative per evitare il ripetersi di episodi analoghi; società in house di ente pubblico
La violazione è stata ritenuta minore in relazione ai fattori di ponderazione previsti dall'art. 83, par. 2 GDPR; la comunicazione a terzi dell'email contenente dati sulla salute a più destinatari (operatori di pulizia, Direttore del servizio igiene sanitaria, Direttore del distretto socio sanitario) ha aggravato la condotta; la rimozione spontanea dell'email dalla bacheca ha fatto sì che non ricorressero i presupposti per ulteriori misure correttive; è stata superata la contestazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.