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Prescrizione Doc. 10232891 · 26/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s.

ordinanza ingiunzione con misure correttive

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta la violazione della normativa privacy e sulle regole deontologiche nel trattamento di dati e immagini di una persona arrestata, pubblicate in un articolo di cronaca. Pur prendendo atto della rimozione dell'articolo da parte della società, dispone il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine lesiva dei diritti, l'obbligo di comunicare le iniziative intraprese entro 30 giorni, e l'annotazione delle violazioni nel registro interno.

La massima
La pubblicazione di immagini di soggetti in stato di costrizione fisica in articoli di cronaca, anche se foto di repertorio, è illecita quando genera l'associazione con la persona interessata, ledendone la dignità.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s. titolare del trattamento
sig. XX interessato e reclamante
Avv. XX legale dell'interessato
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 GDPRart. 5 par. 1 lett. a) GDPRart. 5 par. 2 GDPRart. 12 parr. 1 e 2 GDPRart. 13 GDPRart. 17 GDPRart. 24 parr. 1 e 2 GDPRart. 25 GDPRart. 57 par. 1 lett. f) GDPRart. 57 par. 1 lett. u) GDPRart. 58 par. 2 lett. f) GDPRart. 78 GDPRart. 83 par. 5 lett. e) GDPRart. 137 comma 3 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 170 Codice Privacyart. 8 Regole deontologicheart. 15 regolamento Garante n. 1/2000art. 17 regolamento Garante n. 1/2019art. 37 regolamento Garante n. 1/2019

Lettura del caso

Temi affrontati — Trattamento illecito di immagini e dati personali in articoli di cronaca giornalistica

Conseguenze — Il Garante prende atto della rimozione e deindicizzazione dell'articolo già avvenute. Dispone il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine lesiva nonché di fotografie assimilabili anche nell'archivio storico on-line, eccettuata la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Ingiunge al titolare di comunicare all'Autorità entro 30 giorni le iniziative intraprese per l'attuazione della misura. L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 83 par. 5 GDPR. Dispone inoltre l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Punto di attenzione

I titolari di testate giornalistiche devono adottare presidi organizzativi specifici per gestire le richieste di diritti degli interessati anche durante migrazioni tecniche e indicare canali comunicativi dedicati.

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StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s.: prescrizione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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