Titolare del trattamento identificato presso XX (XX)
Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 166 del Codice Privacy
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 del Regolamento (GDPR) in relazione alla mancanza di idonei cartelli informativi presso un impianto di videosorveglianza costituito da 25 telecamere. Sebbene le immagini fossero visualizzate su maxi-schermo visibile agli avventori all'interno dell'esercizio, tale modalità non soddisfa i requisiti di informativa preventiva e idonea cartellonistica previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. Il Garante ha ordinato il pagamento di € 3.000,00 e la conformazione del trattamento entro 30 giorni mediante installazione di idonea cartellonistica informativi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Videosorveglianza; obblighi di trasparenza e informativa; violazione del principio di trasparenza nel trattamento dei dati personali; assenza di cartelli informativi presso impianti di ripresa video in aree aperte al pubblico
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento e ordina al titolare il pagamento di € 3.000,00 entro 30 giorni dalla notifica. Ingiunge inoltre al titolare di conformare il trattamento al Regolamento entro 30 giorni dalla notifica, rendendo l'informativa agli interessati mediante idonea cartellonistica. Il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet omessi i dati personali del legale rappresentante e l'annotazione delle violazioni nel registro interno.
- attenuante)
- presenza del maxi-schermo con proiezione delle immagini, seppur visibile solo all'interno dell'esercizio (fattore attenuante)
La semplice visualizzazione delle immagini di videosorveglianza su maxi-schermo interno, pur comprovando il funzionamento dell'impianto agli avventori, non soddisfa gli obblighi di informativa e trasparenza previsti dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del GDPR. È necessaria l'installazione di idonei cartelli informativi posizionati in modo da permettere all'interessato di riconoscere di trovarsi in area videosorvegliata prima di accedervi, contenenti le informazioni obbligatorie di cui all'art.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.