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Sanzione Doc. 10254325 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Titolare del trattamento identificato presso XX (XX)

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 166 del Codice Privacy

Importo sanzione €3K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 del Regolamento (GDPR) in relazione alla mancanza di idonei cartelli informativi presso un impianto di videosorveglianza costituito da 25 telecamere. Sebbene le immagini fossero visualizzate su maxi-schermo visibile agli avventori all'interno dell'esercizio, tale modalità non soddisfa i requisiti di informativa preventiva e idonea cartellonistica previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. Il Garante ha ordinato il pagamento di € 3.000,00 e la conformazione del trattamento entro 30 giorni mediante installazione di idonea cartellonistica informativi.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Titolare del trattamento esercente di una struttura commerciale con impianto di videosorveglianza
Polizia locale della Città di Nettuno ha effettuato il sopralluogo e redatto il verbale di accertamento
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente che ha avviato il procedimento sanzionatorio e irrogato la sanzione
Interessati coinvolti

Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4, par. 1, n. 2 GDPRart. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 13 GDPRart. 58, par. 2, lett. d) GDPRart. 58, par. 2, lett. i) GDPRart. 83, par. 1 GDPRart. 83, par. 2, lett. e) GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 166 Codice Privacyart. 166, comma 5 Codice Privacyart. 166, comma 8 Codice Privacyart. 154-bis, comma 3 Codice Privacyart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689art. 27 legge 689/1981
Precedenti citati
Provvedimento del 29 aprile 2004Provvedimento dell'8 aprile 2010, doc. web n. 1712680Cassazione civile, Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17440Cassazione civile, Sezione II, 5 luglio 2016, n. 13633Provvedimento del 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi videoConsiderando 148 del Regolamento (UE) 2016/679FAQ in materia di videosorveglianza pubblicate sul sito del Garante

Lettura del caso

Temi affrontati — Videosorveglianza; obblighi di trasparenza e informativa; violazione del principio di trasparenza nel trattamento dei dati personali; assenza di cartelli informativi presso impianti di ripresa video in aree aperte al pubblico

Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento e ordina al titolare il pagamento di € 3.000,00 entro 30 giorni dalla notifica. Ingiunge inoltre al titolare di conformare il trattamento al Regolamento entro 30 giorni dalla notifica, rendendo l'informativa agli interessati mediante idonea cartellonistica. Il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet omessi i dati personali del legale rappresentante e l'annotazione delle violazioni nel registro interno.

Fattori di ponderazione
Attenuanti
  • attenuante)
  • presenza del maxi-schermo con proiezione delle immagini, seppur visibile solo all'interno dell'esercizio (fattore attenuante)
Punto di attenzione

La semplice visualizzazione delle immagini di videosorveglianza su maxi-schermo interno, pur comprovando il funzionamento dell'impianto agli avventori, non soddisfa gli obblighi di informativa e trasparenza previsti dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del GDPR. È necessaria l'installazione di idonei cartelli informativi posizionati in modo da permettere all'interessato di riconoscere di trovarsi in area videosorvegliata prima di accedervi, contenenti le informazioni obbligatorie di cui all'art.

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Titolare del trattamento identificato presso XX (XX): sanzione Garante Privacy da €3K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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