Alimentari San Rocco di XX
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta l'illiceità del trattamento effettuato mediante impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale per assenza di informativa agli interessati, ripresa di spazi pubblici senza base giuridica e mancanza di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro per i controlli sul lavoratore dipendente. Inflitto il pagamento di euro 2.000 e ordinate le misure di conformità entro 30 giorni.
La videosorveglianza senza informativa trasparente e senza autorizzazione per controlli su lavoratori è illecita e sanzionabile, anche in esercizi pubblici.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — videosorveglianza, trasparenza informativa, controlli a distanza su lavoratori
Conseguenze — Il titolare del trattamento è obbligato a pagare euro 2.000 entro 30 giorni dalla notifica; deve conformare il trattamento al GDPR entro 30 giorni provvedendo a rendere l'informativa mediante idonea cartellonistica e orientando le telecamere in modo da non riprendere spazi pubblici.
- natura grave e durata della violazione relativa all'informativa, consolidato orientamento giurisprudenziale sulla materia, ampia platea di interessati in ragione della natura pubblica dei luoghi sorvegliati
- assenza di precedenti specifici a carico del titolare
- circostanza che il titolare abbia richiesto autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro subito dopo l'accertamento
La videosorveglianza in aree pubbliche richiede cartellonistica idonea, orientamento telecamere limitato alla proprietà, e autorizzazione dell'Ispettorato per i controlli sui lavoratori.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.