Arredissima Verona s.r.l.
ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR per mancato riscontro all'istanza di accesso ai dati personali presentata dalla ricorrente. La violazione è qualificata come minore e non sanzionata pecuniariamente, bensì con ammonimento al titolare del trattamento.
La trasparenza nel diritto di accesso richiede al titolare di fornire i dati effettivi, non una semplice descrizione generale o rinvio all'informativa contrattuale, entro il termine prescritto dalla richiesta.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Violazione del diritto di accesso ai dati personali
Conseguenze — Il Garante ammonisce Arredissima Verona s.r.l. per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e misure adottate. Nel corso del procedimento la Società ha comunque fornito riscontro all'istanza di esercizio dei diritti dell'interessata.
Carattere colposo della violazione; assenza di precedenti violazioni pertinenti; condotta complessivamente corretta nel corso del procedimento con riscontro fornito durante l'istruttoria; violazione qualificata come minore ai sensi dell'art. 83, par. 2 e considerando 148 GDPR
Il mancato riscontro iniziale all'istanza di accesso non è sanato dal fatto che la Società fornisca i dati successivamente su invito del Garante: il termine è quello della richiesta originaria.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.