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Sanzione Doc. 10294255 · 03/09/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.)

ordinanza ingiunzione per applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) e art. 83 GDPR

Importo sanzione €8K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento mediante videosorveglianza all'interno degli spogliatoi della piscina comunale di Trento, operato senza base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati. L'Azienda ha omesso di fornire adeguata informativa agli interessati e di rispettare i termini di conservazione. È stata comminata una sanzione pecuniaria di 8.000 euro, con pubblicazione dell'ordinanza sul sito del Garante, tenuto conto della disattivazione tempestiva dei dispositivi e della buona cooperazione dimostrata.

La massima
La videosorveglianza in ambienti con elevata aspettativa di riservatezza, come gli spogliatoi, viola il GDPR se priva di base giuridica e informativa chiara, indipendentemente dalla finalità dichiarata.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) titolare del trattamento
Comune di Trento ente strumentale
utenti della piscina interessati
lavoratori dipendenti interessati
Interessati coinvolti

utenti della piscina e lavoratori dipendenti dell'Azienda; il Comune di Trento ha circa 119.000 abitanti

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 5, par. 1, lett. e) GDPRart. 6, par. 1, lett. c) GDPRart. 6, par. 1, lett. e) GDPRart. 12, par. 1 GDPRart. 13 GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 2-ter Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacy

Lettura del caso

Temi affrontati — videosorveglianza in spogliatoi senza base giuridica e informativa

Conseguenze — L'Azienda è tenuta al pagamento della sanzione di 8.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione, oppure può definire la controversia mediante pagamento di 4.000 euro entro 30 giorni. L'ordinanza sarà pubblicata per intero o in estratto sul sito del Garante. Le violazioni e misure adottate saranno annotate nel registro interno dell'Autorità. Il trattamento è stato già disattivato e i dispositivi rimossi durante il procedimento.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • lungo arco temporale della violazione
  • aree caratterizzate da elevata aspettativa di riservatezza
  • violazione del principio di liceità e trasparenza
Attenuanti
  • violazione di natura colposa
  • telecamere rivolte solo agli armadietti e non alle cabine spogliazione o docce
  • dati non appartenenti a categorie particolari
  • buona cooperazione dell'Azienda con disattivazione tempestiva pochi giorni dopo la contestazione
  • assenza di precedenti violazioni. Fattori
Punto di attenzione

La videosorveglianza in spogliatoi richiede base giuridica esplicita e informativa trasparente; anche aree parzialmente monitorate necessitano di conformità GDPR piena.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.): sanzione Garante Privacy da €8K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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