Bollicine di XX (impresa individuale)
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali relativa a un impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale che riprendeva spazi pubblici e ambiti lavorativi senza idonea informativa, base giuridica e contenimento dell'area di ripresa. Irrogata sanzione amministrativa di 1.500 euro con obbligo di conformazione entro 30 giorni.
Soggetti privati non possono legittimamente effettuare videosorveglianza sistematica di spazi pubblici, nemmeno al fine di tutelare propri interessi, se non ricorrono basi giuridiche specifiche previste dal GDPR.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
almeno il segnalante e il terzo coinvolto nel sinistro stradale, nonché i lavoratori dell'esercizio e potenziali avventori ripresa nella pubblica via
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — videosorveglianza illegittima di spazi pubblici e comunicazione non autorizzata di dati
Conseguenze — Pagamento di sanzione amministrativa di 1.500 euro entro 30 giorni dalla notifica; conformazione del trattamento al GDPR entro 30 giorni mediante: affissione di idonea cartellonistica informativa; riorientamento delle telecamere per non riprendere spazi pubblici. Possibilità di definizione della controversia mediante pagamento della metà della sanzione entro i termini di ricorso.
- condotta colposa, responsabilità per inadempimento di obblighi consolidati in numerosi provvedimenti pregressi del Garante e giurisprudenza consolidata. Fattori
- assenza di precedenti specifici in materia di protezione dati
- piena cooperazione in sede ispettiva e riconoscimento responsabilità
- circostanza che nessun trattamento attuale avveniva al momento della verifica per chiusura stagionale
La videosorveglianza di spazi pubblici da parte di privati è sempre illegittima; il riconoscimento di responsabilità non riduce significativamente la sanzione se l'inadempimento riguarda obblighi consolidati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.