Comune di Sant'Angelo Lodigiano - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Parere su istanza di accesso civico
Sintesi del provvedimento
Il Garante si pronuncia sulla richiesta di riesame di un diniego di accesso civico relativo a documenti sanitari e personali del genitore del richiedente. Il parere conferma il rifiuto dell'accesso poiché i documenti contengono dati sulla salute soggetti a divieto assoluto di diffusione, e ulteriore documentazione personale comporterebbe pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
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Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Limiti all'accesso civico generalizzato in presenza di dati sulla salute e dati personali sensibili; distinzione tra accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013), accesso documentale (legge 241/1990) e diritto di accesso ai dati personali (art. 15 RGPD); divieto di diffusione dei dati sulla salute; bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali; applicazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati; tutela delle aspettative di confidenzialità dei soggetti in stato di fragilità
Conseguenze — Il Garante conferma il diniego dell'accesso civico generalizzato. Per i documenti contenenti dati sulla salute, l'accesso è escluso in via assoluta per divieto di diffusione previsto dalla legge, senza necessità di ulteriori valutazioni di bilanciamento. Per gli altri documenti contenenti dati personali sulla situazione economica, sociale e personale del padre del richiedente, l'accesso è rifiutato in quanto l'ostensione determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato, considerando il regime di pubblicità dell'accesso civico, la delicatezza delle informazioni su un soggetto fragile e le ragionevoli aspettative di confidenzialità.
Il provvedimento chiarisce la distinzione tra le tre diverse forme di accesso (civico generalizzato, documentale ex l. 241/1990 e diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 RGPD) e le rispettive competenze. Sottolinea che il divieto di diffusione dei dati sulla salute costituisce un'eccezione assoluta all'accesso civico, che non richiede valutazioni di bilanciamento caso per caso.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.