Comune di Vasto
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona il Comune di Vasto per violazioni del GDPR relative a un sistema di videosorveglianza per il rilevamento delle infrazioni stradali. Le violazioni riguardano la mancanza di informative adeguate agli interessati, la mancata esecuzione tempestiva della valutazione d'impatto e l'insufficiente minimizzazione dei dati raccolti. Il Comune è condannato al pagamento di 5.000 euro e all'adozione di misure correttive entro 30 giorni.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Il reclamante (conducente sanzionato); conducenti e titolari degli altri veicoli ripresi nei fotogrammi, con targhe non oscurate nel verbale; in generale gli utenti della strada ripresi dal sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche (numero non quantificato)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Videosorveglianza per l'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada: informativa di primo e secondo livello specifica per il sistema e facilmente reperibile (artt. 5 par. 1 lett. a, 12 e 13 GDPR); minimizzazione e oscuramento di targhe e soggetti estranei all'infrazione nei fotogrammi consegnati al trasgressore (art. 5 par. 1 lett. c GDPR); valutazione d'impatto da svolgere prima di avviare il trattamento e con elementi specifici per ciascun sistema (art. 35 GDPR).
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato dal Comune di Vasto per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 12, par. 1, 13 e 35 del Regolamento. Ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definire la controversia pagando la metà. Ingiunge al Comune di fornire un'informativa di primo livello specifica per i dispositivi di rilevamento delle infrazioni, di pubblicare sul sito istituzionale un'informativa di secondo livello facilmente reperibile e di adeguare la valutazione d'impatto con elementi puntuali per i singoli trattamenti (ad esempio tempi di conservazione differenziati), comunicando entro 30 giorni le iniziative adottate. Dispone la pubblicazione del provvedimento e dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
- natura e gravità della violazione per informativa inadeguata, valutazione d'impatto tardiva e mancata minimizzazione dei dati raccolti (art. 83 par. 2 lett. a)
- scarso grado di cooperazione con l'Autorità per porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti (art. 83 par. 2 lett. f)
- carattere colposo della violazione (art. 83 par. 2 lett. b)
- trattamenti non relativi a categorie particolari di dati (art. 83 par. 2 lett. g)
- Comune di modeste dimensioni
- assenza di precedenti violazioni pertinenti (art. 83 par. 2 lett. e)
Chi usa telecamere per accertare le infrazioni stradali deve dare un'informativa specifica per quel sistema, distinta da quella della videosorveglianza urbana e con conservazione e diritti indicati già sul cartello, oscurare targhe e persone estranee nei fotogrammi consegnati al trasgressore e fare la valutazione d'impatto prima di accendere le telecamere, non dopo.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.