Dott.ssa Immacolata Guzzo
Ordinanza ingiunzione o revoca
Sintesi del provvedimento
La dott.ssa Guzzo ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché il divieto di trattamento di dati sensibili, pubblicando su un sito congressuale un poster contente la fotografia di un minore defunto con informazioni relative alla sua salute, senza il consenso esplicito della madre per tale utilizzo. Sebbene i dati siano stati pseudonimizzati e la dottoressa abbia agito in buona fede, ritendo di aver anonimizzato adeguatamente i dati, la condotta ha costituito violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c) e 9 del GDPR nonché dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice Privacy. La dottoressa ha prontamente richiesto la rimozione dei contenuti, fatto valutato favorevolmente nella quantificazione della sanzione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Minore defunto (soggetto principale) e genitore segnalante
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento di dati personali di minore defunto per scopi di ricerca scientifica, violazione dei principi di liceità e trasparenza, trattamento di dati sensibili senza consenso esplicito, diritti della personalità del defunto e diritti dei genitori
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dalla dott.ssa Guzzo per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c) e 9 del Regolamento e dell'art. 2-septies, comma 8 del Codice. Ordina il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con facoltà di definizione mediante pagamento di 2.500 euro entro 30 giorni. Dispone la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità. Si riserva di valutare eventuali violazioni da parte di altri soggetti coinvolti nella pubblicazione online.
Categoria di dati: dati sensibili particolarmente delicati attinenti alla salute di minore defunto. Gravità della violazione: alta. Circostanze mitiganti: attivazione tempestiva della dottoressa per richiedere la rimozione delle immagini dal web; assenza di precedenti violazioni pertinenti; collaborazione piena con l'Autorità; buona fede nell'erroneità della valutazione dell'anonimizzazione. Proporzionalità: sanzione ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83, par. 1 GDPR.
La pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione qualora i dati rimangano identificabili, anche se solo dalla madre. La ricerca sui motori (Google, Bing) che restituisce ancora risultati relativi alla pagina rimossa costituisce elemento della diffusione avvenuta. Il consenso acquisito per la raccolta di materiale fotografico non si estendeva alla pubblicazione su siti pubblici di terzi. La comunicazione al congresso non autorizza automaticamente la pubblicazione online.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.