E-distribuzione S.p.A.; Enel Global Services s.r.l.
ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona E-distribuzione S.p.A. (€ 36.000) ed Enel Global Services s.r.l. (€ 18.000) per violazione dei principi di trasparenza e libertà del consenso in relazione a moduli di raccolta consensi pre-flaggati durante una procedura di mobilità interaziendale. Le Società hanno sottoposto all'interessata consensi con caselle già selezionate per trattamenti di categorie particolari di dati e immagine, conditioning l'accettazione alla sottoscrizione. Sebbene le Società abbiano successivamente rimosso i consensi pre-flaggati e aggiornato l'informativa, il Garante ha accertato la violazione degli artt. 5, 12, 13 e 17 GDPR.
Il consenso deve essere sempre libero, specifico e informato: caselle pre-selezionate sottoposte a condizione contrattuale violano i principi di trasparenza e libertà, indipendentemente dalla necessità legale del trattamento.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
almeno una interessata (riclamante); generalizzata applicazione della pratica ai dipendenti del gruppo
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Libertà e validità del consenso nel rapporto di lavoro; diritto di informativa; principi di liceità e trasparenza
Conseguenze — E-distribuzione S.p.A. deve pagare € 36.000 entro 30 giorni dalla notifica; Enel Global Services s.r.l. deve pagare € 18.000 entro 30 giorni dalla notifica. È facoltà delle Società di effettuare il pagamento di metà della sanzione entro il termine per proporre ricorso. Pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante. Annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell'Autorità.
- violazione della libertà del consenso in procedura contrattuale
- mancanza di valutazione adeguata degli obblighi in caso di esercizio dei diritti dell'interessato
- adozione di una struttura di gruppo che non ha prevenuto la violazione
- grave gravità della violazione ritenuta bassa
- predisposizione di nuova informativa e eliminazione dei consensi pre-flaggati prima dell'avvio del procedimento (sebbene dopo la presentazione del reclamo)
- cooperazione con l'Autorità
- conoscenza delle violazioni solo a seguito di reclamo
I consensi pre-flaggati in moduli legati a condizioni contrattuali violano la libertà di consenso anche se non rappresentano base legale necessaria per il trattamento.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.