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Prescrizione Doc. 10266233 · 11/06/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Geox S.p.A.

Prescrizione del Garante

Dettaglio Chiusura del procedimento senza adozione di misure correttive e sanzionatorie

Sintesi del provvedimento

Reclamo presentato da una cittadina francese alla CNIL relativo alla ricezione di sei messaggi promozionali via SMS da parte di Geox S.p.A., nonostante l'esercizio ripetuto del diritto di opposizione. Il Garante, quale autorità capofila per trattamento transfrontaliero, ha chiuso il procedimento senza misure correttive in quanto la mancata cancellazione era stata causata da errore tecnico del sistema di gestione della blacklist e successiva mancata comunicazione del provider francese, il dato era stato già cancellato prima dell'intervento del Garante, la criticità era isolata, senza precedenti analoghi, e il danno effettivo risultava modesto.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Geox S.p.A. titolare del trattamento
cittadina francese interessata
CNIL autorità di protezione dati francese richiedente
Garante per la protezione dei dati personali autorità capofila
Interessati coinvolti

Una cittadina francese

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 GDPR, art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000, art. 17 GDPR, art. 56 GDPR, art. 57 par. 1 lett. a) GDPR, art. 57 par. 1 lett. d) GDPR, art. 57 par. 1 lett. f) GDPR, art. 58 par. 1 lett. a) GDPR, art. 58 par. 2 GDPR, art. 60 GDPR, art. 77 par. 1 GDPR, art. 78 GDPR, art. 168 d.lgs. 196/2003, art. 152 d.lgs. 196/2003, art. 157 d.lgs. 196/2003, art. 166 d.lgs. 196/2003, art. 11 co. 1 lett. d) Regolamento Garante n. 1/2019, art. 18 co. 3 lett. b) Regolamento Garante n. 1/2019, art. 18 co. 4 Regolamento Garante n. 1/2019
Precedenti citati
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-768/21, TR contro Land Hessensentenza Suprema Corte di Cassazione sez. I, 08/02/2017, n. 3311sentenza Cassazione sez. un., n. 26972/2008Linee Guida EDPB 2/2022 sull'applicazione dell'art. 60 GDPR, adottate il 14 marzo 2022

Lettura del caso

Temi affrontati — Diritto di opposizione e cancellazione dei dati personali in tema di comunicazioni commerciali via SMS; trasferimenti transfrontalieri di dati personali; cooperazione tra autorità di protezione dati europee

Conseguenze — Il Garante dispone la chiusura del procedimento senza l'adozione di misure correttive e sanzionatorie, ritenendo non appropriato, necessario o proporzionato l'esercizio dei poteri correttivi in quanto la carenza era già cessata prima dell'intervento del Garante. Il Garante rammenta a Geox S.p.A. il dovere del costante rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento GDPR.

Punto di attenzione

Applicazione del principio di discrezionalità delle autorità di controllo secondo cui non è necessario esercitare poteri correttivi se l'azione non è appropriata, necessaria o proporzionata; valutazione del danno effettivo in caso di ricezione di comunicazioni commerciali non desiderate; responsabilità del provider nella corretta trasmissione delle richieste di cancellazione; necessità di implementare sistemi automatizzati affidabili per la gestione delle revoche di consenso

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Geox S.p.A.: prescrizione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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