Groupharma s.r.l.s.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Groupharma s.r.l.s. è stata sanzionata per violazione degli artt. 5, 12, 15 e 17 GDPR per mancato riscontro tempestivo alla richiesta di accesso ai dati personali e mancata cancellazione dei dati della ricorrente dal sito aziendale entro termini ragionevoli. Il Garante ha ordinato il pagamento di 3.000 euro, considerando la cooperazione successiva della società e l'assenza di danni concreti come fattori attenuanti.
Il titolare del trattamento viola il GDPR non solo negando l'esercizio dei diritti dell'interessato, ma anche rispondendo senza ingiustificato ritardo alle richieste di accesso e cancellazione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — diritti dell'interessato, esercizio tardivo diritti di accesso e cancellazione
Conseguenze — Groupharma s.r.l.s. è tenuta a pagare la sanzione di 3.000 euro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; rimane salva la possibilità di pagamento ridotto al 50% entro i termini di legge per la proposizione del ricorso; il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Garante
- cooperazione con l'Autorità e adozione di misure di attenuazione
- condizioni economiche del contravventore basate sui ricavi 2024
Il mancato riscontro tempestivo a richieste di esercizio dei diritti costituisce violazione anche se i dati vengono successivamente forniti; i tempi di risposta rimangono cruciali per la valutazione della gravità.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.