Io e te s.r.l.s.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento dati effettuato tramite videosorveglianza in assenza di informativa agli interessati e senza autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. È stata irrogata una sanzione di 2.000 euro considerando la breve durata (3 mesi), l'assenza di precedenti violazioni e la pronta rimozione dell'impianto.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — videosorveglianza senza informativa e senza autorizzazione del lavoro
Conseguenze — Il titolare del trattamento è tenuto a pagare 2.000 euro entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata tramite pagamento di 1.000 euro entro il termine per ricorso. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Garante e annotato nel registro interno dell'Autorità. È ammesso ricorso entro 30 giorni (60 se residente estero).
- inadempimento reiterato negli anni dell'obbligo di informativa, ampia platea di interessati in luogo pubblico, mancato rispetto delle garanzie dell'art. 4 legge n. 300/1970. Fattori
- assenza di precedenti specifici in materia di protezione dati, cooperazione del titolare con pronta rimozione dell'impianto, breve durata del trattamento (3 mesi), natura colposa della condotta
La videosorveglianza richiede sempre l'informativa visibile e l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro prima dell'installazione, indipendentemente dalla consapevolezza presunta dei dipendenti.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.