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Sanzione Doc. 10214411 · 16/01/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Macelleria La Costata s.r.l.s.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €1,5K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento effettuato mediante impianto di videosorveglianza privo di informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR e idoneo a riprendere spazi pubblici in violazione degli artt. 5, 6 e 13 GDPR. È stata irrogata sanzione pecuniaria di euro 1.500 e ingiunto il conformamento del trattamento entro 30 giorni mediante cartellonistica informativa e riorientamento delle telecamere.

La massima
La videosorveglianza di spazi pubblici senza informativa e senza base giuridica costituisce violazione plurima del GDPR e genera obbligo di sanzione e conformamento immediato.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Macelleria La Costata s.r.l.s. titolare del trattamento
Comando della Polizia Locale della Città di Rionero in Vulture autorità che ha trasmesso il verbale di controllo
ATER di Potenza soggetto che ha richiesto il controllo
interessati platea indeterminata di persone oggetto di videosorveglianza
Interessati coinvolti

ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 par. 1 n. 2 GDPRart. 5 par. 1 lett. a) GDPRart. 6 GDPRart. 13 GDPRart. 57 par. 1 lett. f) GDPRart. 58 par. 2 lett. d) GDPRart. 58 par. 2 lett. i) GDPRart. 78 GDPRart. 83 GDPRart. 166 Codice Privacyart. 154-bis par. 3 Codice Privacyart. 27 legge n. 689/1981art. 10 par. 3 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150art. 152 Codice Privacy
Precedenti citati
provvedimento 29 aprile 2004provvedimento 8 aprile 2010 doc. web n. 1712680provvedimento 6 luglio 2023 n. 293 doc. web n. 9920881

Lettura del caso

Temi affrontati — trasparenza videosorveglianza e assenza informativa

Conseguenze — Il titolare del trattamento deve pagare euro 1.500 entro 30 giorni dalla notifica, pena atti esecutivi. Alternativamente, può definire la controversia pagando euro 750 entro il termine per ricorso. Deve inoltre conformare il trattamento entro 30 giorni: fornire informativa tramite cartellonistica idonea e riorientare le telecamere per evitare ripresa di spazi pubblici o condominiali.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • natura e gravità della violazione dell'obbligo di informativa, consolidato orientamento giurisprudenziale e numerosi provvedimenti del Garante in materia, ampia platea di interessati potenzialmente coinvolti in ragione della natura pubblica dei luoghi e dell'idoneità del sistema a riprendere aree pubbliche
Attenuanti
  • assenza di precedenti specifici a carico del titolare relativi a violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali
Punto di attenzione

La videosorveglianza che riprende aree pubbliche o condominiali richiede base giuridica esplicita ex art. 6 GDPR e informativa tramite cartellonistica ben visibile prima dell'accesso alla zona sorvegliata.

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Macelleria La Costata s.r.l.s.: sanzione Garante Privacy da €1,5K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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