Ministero della cultura - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Parere su istanza di accesso civico
Sintesi del provvedimento
Il Garante esamina il rifiuto di accesso civico al curriculum di un professionista incaricato in una procedura di appalto. Rileva che l'amministrazione ha fornito motivazione generica senza dimostrare il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Invita a rivalutare la richiesta considerando un accesso civico parziale con oscuramento dei dati non necessari, tenendo conto del regime di trasparenza applicabile a figure analoghe.
Il rifiuto di accesso civico per protezione dati deve dimostrare un pregiudizio concreto; l'accesso parziale con oscuramento dei dati non necessari è alternativa preferibile al diniego totale.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
un professionista incaricato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Accesso civico e protezione dati personali
Conseguenze — L'amministrazione deve rivalutare la richiesta di accesso civico al curriculum fornendo motivazione completa e congrua rispetto ai limiti della protezione dei dati personali, valutando la concessione di accesso civico parziale con oscuramento dei dati eccedenti e non necessari, previa eventuale coinvolgimento del soggetto controinteressato, tenendo conto dell'obbligo di trasparenza per figure analoghe come consulenti e collaboratori della pubblica amministrazione.
Il rifiuto di accesso civico richiede motivazione specifica e concreta sul pregiudizio, non generica; valutare oscuramento selettivo come alternativa al diniego totale.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.