Oropan S.p.A.
ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta la violazione degli artt. 12, par. 3 e 15 GDPR da parte di Oropan S.p.A. per il mancato riscontro tempestivo alle istanze di esercizio del diritto di accesso presentate dal ricorrente. Qualificata come violazione minore, viene disposto un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.
Il titolare deve fornire riscontro alle istanze di accesso entro un mese dal ricevimento, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato dall'interessato, e deve sempre motivare un eventuale rifiuto.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Un interessato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso; Violazione tempestività risposta
Conseguenze — Oropan S.p.A. viene ammonita per aver violato l'obbligo di rispondere alle istanze di accesso entro un mese dal ricevimento. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Garante e annotato nel registro interno delle violazioni ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u) GDPR.
Carattere colposo della violazione; assenza di precedenti violazioni pertinenti; condotta complessiva nel corso del procedimento; circostanza che riscontro è stato fornito durante l'istruttoria; qualificazione come violazione minore ai sensi dell'art. 83 par. 2 e considerando 148 GDPR
Una richiesta di accesso indirizzata a un indirizzo email diverso da quello indicato nell'informativa rimane comunque valida e il titolare deve gestirla secondo le linee guida EDPB, facilitando l'esercizio dei diritti.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.