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Sanzione Doc. 10251701 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Pak Store - impresa individuale con sede in Cuneo

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €2K

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale, per violazione del principio di trasparenza (assenza di cartelli informativi) e del principio di liceità (mancanza di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro). Iroga sanzione di euro 2.000,00 e ingiunge conformazione del trattamento entro trenta giorni mediante apposita cartellonistica e limitazione del trattamento sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Pak Store titolare del trattamento
Guardia di Finanza – Gruppo Cuneo soggetto che ha effettuato accertamenti e trasmesso verbale
Ispettorato del Lavoro autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza
Interessati coinvolti

Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza, ivi compresi i clienti dell'esercizio commerciale e i lavoratori alle dipendenze dell'impresa

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 6 GDPRart. 13 GDPRart. 32 GDPRart. 58, par. 2, lett. d) GDPRart. 58, par. 2, lett. f) GDPRart. 58, par. 2, lett. i) GDPRart. 83, par. 1 GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 88 GDPRart. 114 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 171 Codice Privacy
Precedenti citati
Provvedimento 29 aprile 2004 del GaranteProvvedimento 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680 del GaranteSentenza Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440Sentenza Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633Sentenza Cass. 2 settembre 2015, n. 17740Provvedimento 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881 del GaranteSentenza Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50919Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Lettura del caso

Temi affrontati — Videosorveglianza in ambito lavorativo; principio di trasparenza; principio di liceità; informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR; autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970; controllo a distanza dei dipendenti

Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante impianto di videosorveglianza per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 GDPR e 114 Codice Privacy. Iroga sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00. Ingiunge al titolare del trattamento il pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica, con possibilità di definizione mediante pagamento della metà della sanzione. Ingiunge la conformazione del trattamento entro trenta giorni mediante apposita cartellonistica informativa. Ingiunge la limitazione del trattamento mediante impianto di videosorveglianza con divieto di effettuazione sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante e l'annotazione nel registro interno.

Fattori di ponderazione
Attenuanti
  • attenuante)
Punto di attenzione

La procedura di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza costituisce condizione indefettibile, non meramente formale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970. Tale procedura tutela interessi collettivi e superindividuali. La violazione è penalmente sanzionata. L'assenza di idonei cartelli informativi costituisce violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e dell'obbligo di informativa di cui all'art.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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