Pak Store - impresa individuale con sede in Cuneo
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale, per violazione del principio di trasparenza (assenza di cartelli informativi) e del principio di liceità (mancanza di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro). Iroga sanzione di euro 2.000,00 e ingiunge conformazione del trattamento entro trenta giorni mediante apposita cartellonistica e limitazione del trattamento sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza, ivi compresi i clienti dell'esercizio commerciale e i lavoratori alle dipendenze dell'impresa
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Videosorveglianza in ambito lavorativo; principio di trasparenza; principio di liceità; informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR; autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970; controllo a distanza dei dipendenti
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante impianto di videosorveglianza per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 GDPR e 114 Codice Privacy. Iroga sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00. Ingiunge al titolare del trattamento il pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica, con possibilità di definizione mediante pagamento della metà della sanzione. Ingiunge la conformazione del trattamento entro trenta giorni mediante apposita cartellonistica informativa. Ingiunge la limitazione del trattamento mediante impianto di videosorveglianza con divieto di effettuazione sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante e l'annotazione nel registro interno.
- attenuante)
La procedura di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza costituisce condizione indefettibile, non meramente formale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970. Tale procedura tutela interessi collettivi e superindividuali. La violazione è penalmente sanzionata. L'assenza di idonei cartelli informativi costituisce violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e dell'obbligo di informativa di cui all'art.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.