Presidenza del Consiglio dei ministri
parere su schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio – AMLD6)
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della VI Direttiva Antiriciclaggio, che disciplina l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla sentenza CGUE del 22 novembre 2022. Lo schema introduce un regime di accesso selettivo per le autorità competenti e i soggetti obbligati, nonché un meccanismo di accesso su base di legittimo interesse per altri richiedenti. Il provvedimento mira a bilanciare le esigenze di contrasto del riciclaggio con i diritti alla protezione dei dati personali.
L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere selettivo e fondato su legittimo interesse qualificato, non indiscriminato, per rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — accesso selettivo ai dati sulla titolarità effettiva; bilanciamento tra contrasto del riciclaggio e protezione dei dati personali
Conseguenze — Il decreto legislativo deve recepire un regime di accesso selettivo alle informazioni sulla titolarità effettiva, articolato su tre livelli: accesso immediato e non filtrato per le autorità competenti; accesso limitato ai soggetti obbligati per adempimenti di adeguata verifica della clientela; accesso su base di legittimo interesse qualificato e verificabile per altri soggetti. La Camera di commercio deve tracciare gli accessi e comunicare ai titolari effettivi i dati identificativi dei richiedenti, garantendo anonimato per soggetti esposti a rischi (giornalisti, ONG, ricercatori). È prevista esclusione dall'accesso per circostanze eccezionali (rischi di frode, rapimento, estorsione, violenza; minori; incapaci). Il Garante suggerisce di demandare a un unico atto ad efficacia generale la disciplina tecnica dell'accesso, di integrare la normativa sulle modalità di comunicazione dell'identità dei richiedenti persone giuridiche e dell'accesso analogico, e di prevedere la facoltà per la Camera di commercio di consultare il Garante in ordine all'insussistenza del legittimo interesse.
Coordinare con il Garante le modalità tecniche di accesso per garantire conformità ai principi di minimizzazione e cifratura dei dati sensibili sulla titolarità effettiva.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.