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Prescrizione Doc. 10243900 · 12/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.

Dichiarazione di infondatezza del reclamo

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara infondato il reclamo presentato da due titolari di attività ricettive che lamentavano il trattamento illecito dei propri dati personali in un servizio televisivo del programma «Mi manda Rai Tre» sulla pratica dei diplomifici. Pur riconoscendo l'utilizzo di uno stratagemma (il giornalista ha dichiarato di essere un genitore interessato), il Garante ritiene il trattamento legittimo in quanto effettuato nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione relative a fatti di interesse pubblico, con adozione di misure idonee di oscuramento dei volti e alterazione delle voci tali da impedire il riconoscimento da parte della massa indistinta di persone.

La massima
Il trattamento di dati nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero è legittimo se effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato e del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. titolare del trattamento
XX e XX interessati ricorrenti
Federico Ruffo giornalista che ha condotto il servizio televisivo
Interessati coinvolti

due persone (i ricorrenti)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 77 GDPRart. 5 par. 1 lett. a) GDPRartt. 136-139 Codice Privacyart. 102 comma 2 lett. a) Codice Privacyart. 6 Regole deontologiche per il trattamento di dati nell'ambito dell'attività giornalisticaart. 2 Regole deontologiche per il trattamento di dati nell'ambito dell'attività giornalisticaart. 157 Codice Privacyart. 168 Codice Privacyart. 57 par. 1 lett. f) GDPRart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 10 d.lgs. 1º settembre 2011 n. 150
Precedenti citati
sentenza del Tribunale di Roma R.G. n. 5399/2021 del 13 dicembre 2022Cassazione Civile 12997/2009

Lettura del caso

Temi affrontati — Bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero nell'attività giornalistica

Conseguenze — Il Garante dichiara infondato il reclamo e non dispone alcun divieto di trattamento né applica sanzioni amministrative. Il servizio televisivo oggetto del reclamo è ritenuto legittimo nel suo complesso.

Punto di attenzione

Nell'attività giornalistica, l'uso di stratagemmi per ottenere informazioni di interesse pubblico è tollerabile se il trattamento rispetta i principi di essenzialità e adotta misure di oscuramento efficaci a rendere non riconoscibili gli interessati dalla massa indistinta.

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Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.: prescrizione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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