Art. 102 Codice privacy – Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
4 provvedimenti — 0 sanzioni, 0 pareri, 4 altro
Richiamato nell'archivio dal 12 marzo 2026 al 17 aprile 2026.
Dove si trova nel Codice
Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
3 su 14 articoli richiamati · 8 provvedimenti- Art. 97 · Ambito applicativonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 99 · Durata del trattamentonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 100 · Dati relativi ad attività di studio e ricercanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 101 · Modalità di trattamentonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 102 · Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica4 provvedimenti
- Art. 103 · Consultazione di documenti conservati in archivinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 104 · Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientificanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 105 · Modalità di trattamento2 provvedimenti
- Art. 106 · Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientificanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 107 · Trattamento di categorie particolari di dati personalinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 108 · Sistema statistico nazionalenessun provvedimento nell’archivio
- Art. 109 · Dati statistici relativi all'evento della nascitanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 110 · Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica2 provvedimenti
- Art. 110-bis · Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statisticinessun provvedimento nell’archivio
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Richiamato spesso insieme a
Negli stessi provvedimenti, gli articoli citati più spesso accanto all'art. 102.
I provvedimenti
17/04/2026
La Sicilia Investimenti S.p.A.
Il Garante dichiara infondato il reclamo di un interessato che chiedeva la rimozione o deindicizzazione di articoli pubblicati da un giornale online riguardanti una vicenda giudiziaria complessa. Il provvedimento ritiene che gli articoli, sebbene risalenti a sette anni prima, continuano a rispondere a un interesse informativo della collettività per la gravità dei fatti e la recente evoluzione processuale, rientrando nelle limitazioni al diritto all'oblio previste dal GDPR per l'archiviazione di interesse storico-documentaristico. AI
17/04/2026
Fondazione Corriere del Giorno
Il Garante dichiara infondato il reclamo presentato da un individuo che chiedeva la rimozione e deindicizzazione di articoli pubblicati dal quotidiano online Il Corriere del Giorno riguardanti vicende giudiziarie risalenti a sette anni prima. Il Garante ritiene che gli articoli, sebbene risalenti nel tempo, riguardano fatti di particolare rilevanza pubblica con perdurante attualità stante i recenti sviluppi giudiziari, e sono legittimamente conservati nell'archivio on-line dell'editore per finalità di archiviazione storico-documentaristica. AI
26/03/2026
Il Gazzettino S.p.A.
Il Garante ha accertato la violazione degli obblighi di risposta alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati da parte della testata giornalistica Il Gazzettino. La ricusazione di rispondere all'istanza inviata via pec durante il periodo estivo, pur seguito da rimozione volontaria dell'articolo, configura violazione degli artt. 5, 12 e 24 GDPR. Il Garante ha rivolto un ammonimento al titolare, rimarcando l'obbligo di fornire riscontro adeguato e tempestivo alle richieste di esercizio dei diritti, indipendentemente dal canale utilizzato o da circostanze organizzative. AI
12/03/2026
Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.
Il Garante dichiara infondato il reclamo presentato da due titolari di attività ricettive che lamentavano il trattamento illecito dei propri dati personali in un servizio televisivo del programma «Mi manda Rai Tre» sulla pratica dei diplomifici. Pur riconoscendo l'utilizzo di uno stratagemma (il giornalista ha dichiarato di essere un genitore interessato), il Garante ritiene il trattamento legittimo in quanto effettuato nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione relative a fatti di interesse pubblico, con adozione di misure idonee di oscuramento dei volti e alterazione delle voci tali da impedire il riconoscimento da parte della massa indistinta di persone. AI
L'articolo è collegato ai provvedimenti in cui compare tra gli articoli richiamati nella scheda di sintesi. Sintesi fattuali, non consulenza legale: per il testo fa fede la fonte ufficiale.
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