Art. 110 Codice privacy – Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
2 provvedimenti — 0 sanzioni, 2 pareri
Richiamato nell'archivio dal 14 maggio 2026 al 6 agosto 2026.
Dove si trova nel Codice
Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
3 su 14 articoli richiamati · 8 provvedimenti- Art. 97 · Ambito applicativonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 99 · Durata del trattamentonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 100 · Dati relativi ad attività di studio e ricercanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 101 · Modalità di trattamentonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 102 · Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica4 provvedimenti
- Art. 103 · Consultazione di documenti conservati in archivinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 104 · Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientificanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 105 · Modalità di trattamento2 provvedimenti
- Art. 106 · Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientificanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 107 · Trattamento di categorie particolari di dati personalinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 108 · Sistema statistico nazionalenessun provvedimento nell’archivio
- Art. 109 · Dati statistici relativi all'evento della nascitanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 110 · Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica2 provvedimenti
- Art. 110-bis · Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statisticinessun provvedimento nell’archivio
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Richiamato spesso insieme a
Negli stessi provvedimenti, gli articoli citati più spesso accanto all'art. 110.
I provvedimenti
06/08/2026
Ministero della salute
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto per l'istituzione del Registro nazionale diabete presso il Ministero della salute, previa valutazione positiva del bilanciamento tra protezione dei dati personali e finalità di interesse pubblico. Lo schema, che disciplina la raccolta sistematica di dati anagrafici e socio-sanitari su diabete di tipo 1, tipo 2, gestazionale e altri tipi, tiene conto delle numerose indicazioni tecniche-giuridiche fornite dall'Ufficio durante le interlocuzioni informali. AI
14/05/2026
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema-tipo di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico per la disciplina del Registro Malattie Rare a livello regionale, finalizzato alla raccolta sistematica di dati anagrafici e sanitari per finalità di cura, ricerca scientifica e programmazione sanitaria. Il Garante riconosce che la versione proposta recepisce le osservazioni formulate nelle interlocuzioni, in particolare: la corretta distinzione delle basi giuridiche tra finalità di cura (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR) e finalità di interesse pubblico rilevante; la chiarificazione dei titolari del trattamento e delle loro articolazioni operative; il recepimento integrale delle prescrizioni sul trattamento dei dati genetici; l'accesso ai dati pseudonimizzati solo quando dati anonimizzati non consentono di raggiungere gli obiettivi della ricerca; l'anonimizzazione irreversibile dei dati dei defunti una volta esaurita la finalità di valutazione del rischio eredo-familiare; significative modifiche al disciplinare tecnico in materia di sicurezza. Il Garante evidenzia tuttavia la necessità di correggere disallineamenti di drafting tra regolamento e disciplinare tecnico, in particolare nei paragrafi 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 e relativi richiami all'articolo 12 anziché 13 per le fonti dei dati, nonché la corretta numerazione dei paragrafi e correzione del titolo del paragrafo 4.12. AI
L'articolo è collegato ai provvedimenti in cui compare tra gli articoli richiamati nella scheda di sintesi. Sintesi fattuali, non consulenza legale: per il testo fa fede la fonte ufficiale.
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