Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Parere sullo schema di regolamento, corredato da relativo disciplinare tecnico, recante istituzione e funzionamento del Registro Malattie Rare regionale
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema-tipo di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico per la disciplina del Registro Malattie Rare a livello regionale, finalizzato alla raccolta sistematica di dati anagrafici e sanitari per finalità di cura, ricerca scientifica e programmazione sanitaria. Il Garante riconosce che la versione proposta recepisce le osservazioni formulate nelle interlocuzioni, in particolare: la corretta distinzione delle basi giuridiche tra finalità di cura (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR) e finalità di interesse pubblico rilevante; la chiarificazione dei titolari del trattamento e delle loro articolazioni operative; il recepimento integrale delle prescrizioni sul trattamento dei dati genetici; l'accesso ai dati pseudonimizzati solo quando dati anonimizzati non consentono di raggiungere gli obiettivi della ricerca; l'anonimizzazione irreversibile dei dati dei defunti una volta esaurita la finalità di valutazione del rischio eredo-familiare; significative modifiche al disciplinare tecnico in materia di sicurezza. Il Garante evidenzia tuttavia la necessità di correggere disallineamenti di drafting tra regolamento e disciplinare tecnico, in particolare nei paragrafi 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 e relativi richiami all'articolo 12 anziché 13 per le fonti dei dati, nonché la corretta numerazione dei paragrafi e correzione del titolo del paragrafo 4.12.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Indeterminato; il Registro è rivolto a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale affetti da malattie rare
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Registro Malattie Rare regionale; Trattamento di dati personali inclusi dati particolari relativi alla salute; Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati; Finalità di interesse pubblico rilevante; Ricerca scientifica; Programmazione sanitaria; Mobilità sanitaria; Trasferimento dati verso altri Stati membri; Conservazione dati personali; Violazione di dati personali; Diritti degli interessati; Informativa agli interessati
Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico per l'istituzione e il funzionamento del Registro Malattie Rare regionale, subordinatamente al recepimento di perfezionamenti di drafting nel regolamento (eliminazione della parola 'indicate' all'articolo 12, comma 1, e inserimento esplicito del principio di minimizzazione dei dati all'articolo 13) e all'armonizzazione dei testi del disciplinare tecnico con le modifiche apportate nell'ultima versione del regolamento, con particolare riguardo alla corretta numerazione dei paragrafi del capitolo 3 e ai richiami agli articoli corretti per le fonti dei dati e alle violazioni dei dati personali
Necessità di allineamento formale tra regolamento e disciplinare tecnico in termini di drafting; Conservazione dei dati fino a 120 anni dal decesso dell'interessato (o 150 anni dall'inserimento in caso di decesso non registrato), motivata dall'esigenza di valutare il rischio eredo-familiare e intergenerazionale per discendenti di II grado; Anonimizzazione irreversibile dei dati dei defunti una volta esaurita la finalità di valutazione del rischio; Accesso ai dati pseudonimizzati subordinato a impossibilità di.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.