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Parere Doc. 10268762 · 14/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Parere sullo schema di regolamento, corredato da relativo disciplinare tecnico, recante istituzione e funzionamento del Registro Malattie Rare regionale

Esito parere Favorevole

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema-tipo di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico per la disciplina del Registro Malattie Rare a livello regionale, finalizzato alla raccolta sistematica di dati anagrafici e sanitari per finalità di cura, ricerca scientifica e programmazione sanitaria. Il Garante riconosce che la versione proposta recepisce le osservazioni formulate nelle interlocuzioni, in particolare: la corretta distinzione delle basi giuridiche tra finalità di cura (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR) e finalità di interesse pubblico rilevante; la chiarificazione dei titolari del trattamento e delle loro articolazioni operative; il recepimento integrale delle prescrizioni sul trattamento dei dati genetici; l'accesso ai dati pseudonimizzati solo quando dati anonimizzati non consentono di raggiungere gli obiettivi della ricerca; l'anonimizzazione irreversibile dei dati dei defunti una volta esaurita la finalità di valutazione del rischio eredo-familiare; significative modifiche al disciplinare tecnico in materia di sicurezza. Il Garante evidenzia tuttavia la necessità di correggere disallineamenti di drafting tra regolamento e disciplinare tecnico, in particolare nei paragrafi 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 e relativi richiami all'articolo 12 anziché 13 per le fonti dei dati, nonché la corretta numerazione dei paragrafi e correzione del titolo del paragrafo 4.12.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiedente del parere
Regione o Provincia autonoma titolare del trattamento per la gestione tecnica e la tenuta del Registro (Centro di coordinamento regionale/provinciale)
Strutture del SSN e esercenti le professioni sanitarie titolari del trattamento per finalità di cura
Aziende sanitarie e ospedaliere, IRCCS e Aziende universitarie operanti nel SSN titolari del trattamento per finalità di programmazione sanitaria
Centri di riferimento e centri di coordinamento soggetti autorizzati alla comunicazione dati per mobilità sanitaria
Centri di eccellenza soggetti autorizzati alla comunicazione dati verso prestatori sanitari europei
Ricercatori soggetti autorizzati al trattamento per finalità di ricerca scientifica
Interessati coinvolti

Indeterminato; il Registro è rivolto a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale affetti da malattie rare

Riferimenti normativi

Articoli
art. 57, par. 1, lett. c) GDPRart. 9, par. 2, lett. h) GDPRart. 9, par. 3 GDPRart. 89 GDPRart. 35 GDPRart. 36 GDPRart. 13 GDPRart. 14 GDPRart. 154, comma 5 Codice Privacy (d.lgs. 196/2003)art. 2-sexies, comma 2, lett. u), v), cc) Codice Privacyart. 110 Codice Privacyart. 15 Regolamento Garante n. 1/2000art. 12 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179Provvedimento n. 146 del 2019 Garante
Precedenti citati
Provvedimento n. 146 del 2019 Garante (prescrizioni sul trattamento dei dati genetici)

Lettura del caso

Temi affrontati — Registro Malattie Rare regionale; Trattamento di dati personali inclusi dati particolari relativi alla salute; Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati; Finalità di interesse pubblico rilevante; Ricerca scientifica; Programmazione sanitaria; Mobilità sanitaria; Trasferimento dati verso altri Stati membri; Conservazione dati personali; Violazione di dati personali; Diritti degli interessati; Informativa agli interessati

Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico per l'istituzione e il funzionamento del Registro Malattie Rare regionale, subordinatamente al recepimento di perfezionamenti di drafting nel regolamento (eliminazione della parola 'indicate' all'articolo 12, comma 1, e inserimento esplicito del principio di minimizzazione dei dati all'articolo 13) e all'armonizzazione dei testi del disciplinare tecnico con le modifiche apportate nell'ultima versione del regolamento, con particolare riguardo alla corretta numerazione dei paragrafi del capitolo 3 e ai richiami agli articoli corretti per le fonti dei dati e alle violazioni dei dati personali

Punto di attenzione

Necessità di allineamento formale tra regolamento e disciplinare tecnico in termini di drafting; Conservazione dei dati fino a 120 anni dal decesso dell'interessato (o 150 anni dall'inserimento in caso di decesso non registrato), motivata dall'esigenza di valutare il rischio eredo-familiare e intergenerazionale per discendenti di II grado; Anonimizzazione irreversibile dei dati dei defunti una volta esaurita la finalità di valutazione del rischio; Accesso ai dati pseudonimizzati subordinato a impossibilità di.

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Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: parere Garante Privacy Favorevole

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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