Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX
Parere su istanza di accesso civico
Sintesi del provvedimento
Il Garante analizza una richiesta di accesso civico riguardante documenti relativi alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali, nonché informazioni su debiti verso l'Ente e procedure di incompatibilità. Il Comune ha negato l'accesso in base alla protezione dei dati personali. Il Garante ritiene che le dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e l'attestazione del Responsabile Finanziario possano essere rese accessibili con oscuramento dei dati eccedenti, mentre la documentazione relativa a dilazioni, pagamenti e dettagli tributari realizza un'interferenza sproporzionata. Tuttavia, le informazioni riguardanti le date esatte dei pagamenti, l'esistenza di rateizzazioni non mantenute e le regolarizzazioni, qualora rilevanti per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità, non possono essere negate sulla base della protezione dei dati personali di titolari di incarichi politici.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Amministratori comunali del Comune di XX (numero non specificato)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso civico generalizzato e limiti dovuti alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento al bilanciamento tra trasparenza amministrativa e diritti di soggetti titolari di incarichi politici; principio di minimizzazione dei dati personali; verifiche di eleggibilità e compatibilità degli amministratori locali; conflitto tra accesso civico generalizzato e protezione dati personali
Conseguenze — Il Garante invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico. Nello specifico: (1) le dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e incompatibilità e l'attestazione del Responsabile Finanziario sulla verifica delle posizioni debitorie devono essere rese accessibili previo oscuramento dei dati eccedenti (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, firma autografa); (2) la documentazione relativa a dilazioni, avvisi di pagamento, reversali e ruoli tributari deve rimanere inaccessibile per l'interferenza sproporzionata nei diritti dei soggetti; (3) le informazioni riguardanti le date esatte dei pagamenti, l'esistenza di rateizzazioni non mantenute e le regolarizzazioni, laddove rilevanti per le verifiche di eleggibilità e compatibilità secondo gli artt. 41, 63 e 69 TUEL, non possono essere negate sulla base della protezione dei dati personali dei titolari di incarichi politici e spetta al Comune valutarne l'ostensibilità previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati. Il Comune deve fornire motivazione congrua e completa, considerando le Linee guida ANAC sull'accesso civico e il principio di minimizzazione; rimane ferma la possibilità di accedere ai dati tramite le diverse forme di accesso amministrativo (art. 22 ss. l. n. 241/1990) qualora sussista un interesse qualificato.
Bilanciamento tra diritto di accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali di amministratori pubblici: gli amministratori locali hanno un'attenuata aspettativa di confidenzialità e soggiacciono a regime di trasparenza rafforzato; tuttavia, l'accesso a documentazione complessa e dettagliata sui dati tributari e reddituali può realizzare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata; il principio di minimizzazione dei dati personali richiede un distinguo tra informazioni strettamente necessarie per le verifiche di eleggibilità/compatibilità (es.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.