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Parere Doc. 10247744 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX

Parere su istanza di accesso civico

Esito parere Accoglimento parziale con indicazioni operative

Sintesi del provvedimento

Il Garante analizza una richiesta di accesso civico riguardante documenti relativi alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali, nonché informazioni su debiti verso l'Ente e procedure di incompatibilità. Il Comune ha negato l'accesso in base alla protezione dei dati personali. Il Garante ritiene che le dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e l'attestazione del Responsabile Finanziario possano essere rese accessibili con oscuramento dei dati eccedenti, mentre la documentazione relativa a dilazioni, pagamenti e dettagli tributari realizza un'interferenza sproporzionata. Tuttavia, le informazioni riguardanti le date esatte dei pagamenti, l'esistenza di rateizzazioni non mantenute e le regolarizzazioni, qualora rilevanti per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità, non possono essere negate sulla base della protezione dei dati personali di titolari di incarichi politici.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Comune di XX amministrazione destinataria della richiesta di accesso civico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX interlocutore del Garante per il parere di cui all'art. 5, comma 7 d. lgs. n. 33/2013
Cittadino istante richiedente accesso civico
Amministratori comunali soggetti interessati la cui posizione debitoria e compatibilità sono oggetto di verifica
Interessati coinvolti

Amministratori comunali del Comune di XX (numero non specificato)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 154, comma 1, lett. g) Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30/6/2003, n. 196)art. 5, comma 7 d. lgs. n. 33 del 14/3/2013art. 5, par. 1, lett. c GDPRart. 5-bis, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 33/2013art. 41 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL)art. 63 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL)art. 69 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL)art. 70, comma 1 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL)artt. 22 ss. l. n. 241 del 7/8/1990
Precedenti citati
Provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016 in materia di intesa sullo schema delle Linee guida ANAC sull'accesso civicoDeterminazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 con Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civicoProvv. n. 366 del 20/6/2024 riguardante il regime di pubblicità e trasparenza rafforzato per titolari di incarichi di indirizzo politico

Lettura del caso

Temi affrontati — Diritto di accesso civico generalizzato e limiti dovuti alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento al bilanciamento tra trasparenza amministrativa e diritti di soggetti titolari di incarichi politici; principio di minimizzazione dei dati personali; verifiche di eleggibilità e compatibilità degli amministratori locali; conflitto tra accesso civico generalizzato e protezione dati personali

Conseguenze — Il Garante invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico. Nello specifico: (1) le dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e incompatibilità e l'attestazione del Responsabile Finanziario sulla verifica delle posizioni debitorie devono essere rese accessibili previo oscuramento dei dati eccedenti (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, firma autografa); (2) la documentazione relativa a dilazioni, avvisi di pagamento, reversali e ruoli tributari deve rimanere inaccessibile per l'interferenza sproporzionata nei diritti dei soggetti; (3) le informazioni riguardanti le date esatte dei pagamenti, l'esistenza di rateizzazioni non mantenute e le regolarizzazioni, laddove rilevanti per le verifiche di eleggibilità e compatibilità secondo gli artt. 41, 63 e 69 TUEL, non possono essere negate sulla base della protezione dei dati personali dei titolari di incarichi politici e spetta al Comune valutarne l'ostensibilità previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati. Il Comune deve fornire motivazione congrua e completa, considerando le Linee guida ANAC sull'accesso civico e il principio di minimizzazione; rimane ferma la possibilità di accedere ai dati tramite le diverse forme di accesso amministrativo (art. 22 ss. l. n. 241/1990) qualora sussista un interesse qualificato.

Punto di attenzione

Bilanciamento tra diritto di accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali di amministratori pubblici: gli amministratori locali hanno un'attenuata aspettativa di confidenzialità e soggiacciono a regime di trasparenza rafforzato; tuttavia, l'accesso a documentazione complessa e dettagliata sui dati tributari e reddituali può realizzare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata; il principio di minimizzazione dei dati personali richiede un distinguo tra informazioni strettamente necessarie per le verifiche di eleggibilità/compatibilità (es.

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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX: parere Garante Privacy Accoglimento parziale con indicazioni operative

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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