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Parere Doc. 10259569 · 28/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brescia

Parere del Garante

Esito parere Il Garante nega l'accesso civico generalizzato ai dati personali richiesti relativi ai titolari di autorizzazioni NCC

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere negativo sulla concessione dell'accesso civico generalizzato a tutti i dati richiesti da una società privata relativi alle autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Brescia. Nello specifico, il Garante ritiene che la comunicazione generalizzata di denominazione/ragione sociale, sede operativa, indirizzi PEC e ulteriori recapiti professionali relativi ai titolari, in particolare per le ditte individuali, comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Tale pregiudizio non risulta giustificato dal fine dell'accesso civico, quale promozione del controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sulla partecipazione al dibattito pubblico. Il Garante conferma che i dati relativi a persone giuridiche, società e associazioni non costituiscono dati personali e rimangono soggetti alle altre valutazioni in merito a ulteriori limiti all'accesso previsti dalla normativa.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Comune di Brescia amministrazione pubblica destinataria della richiesta di accesso civico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brescia soggetto che ha chiesto il parere al Garante
Società XX richiedente l'accesso civico generalizzato
Titolari di autorizzazioni NCC soggetti controinteressati di cui si richiede l'ostensione dei dati personali
Interessati coinvolti

Non specificato nel provvedimento; interessati sono i titolari di autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Brescia

Riferimenti normativi

Articoli
art. 154, comma 1, lett. g) Codice Privacy (d. lgs. 30/6/2003, n. 196)art. 5, comma 7 d.lgs. n. 33/2013art. 4, par. 1, n. 1 GDPRart. 5, par. 1, lett. b e c GDPRart. 6, par. 1 GDPRart. 6, comma 4 GDPRart. 32 GDPRart. 5-bis, comma 2, lett. a d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis, comma 2, lett. c d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis, comma 3 d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis, comma 4 d.lgs. n. 33/2013art. 5, comma 2 d.lgs. n. 33/2013art. 3, comma 1 d.lgs. n. 33/2013art. 4, comma 1, lett. c Decreto ministeriale per le autorizzazioni NCCart. 10 CEDUart. 8 l. n. 21/1992
Precedenti citati
Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (Linee guida sull'accesso civico)provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016 (Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC)provvedimento Garante n. 241 del 24/4/2024provvedimento Garante n. 37 del 29/1/2023provvedimento Garante n. 35 del 29/1/2023provvedimento Garante n. 15 del 18/1/2018provvedimento Garante n. 360 del 10/8/2017provvedimento Garante n. 506 del 30/11/2017sentenza Corte di Giustizia UE 9/11/2010, cause C-92/09 e C-93/09 (Volker und Markus Schecke e Eifert)caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 novembre 2016 (CEDU)

Lettura del caso

Temi affrontati — Accesso civico generalizzato, protezione dei dati personali, limiti all'accesso civico per tutela della riservatezza, equilibrio tra diritto di accesso e protezione dei dati personali, identificabilità di persone fisiche in ditte individuali, finalità legittima dell'accesso civico, minimizzazione dei dati secondo GDPR, ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati, diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico

Conseguenze — Il Garante nega il riconoscimento del diritto di accesso civico generalizzato ai seguenti dati: denominazione/ragione sociale dei titolari delle autorizzazioni, sede operativa (per le ditte individuali), indirizzo PEC ufficialmente comunicato ai fini dell'autorizzazione, eventuali ulteriori recapiti professionali (telefono, email) comunicati all'Amministrazione. Il Garante ritiene che la diffusione generalizzata di tali dati personali comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza dei soggetti controlleressati senza risultare strumentale al fine di promozione di controlli diffusi e partecipazione al dibattito pubblico. Confermano accesso ammesso per i dati non attinenti a persone fisiche (numero identificativo, stato, data di rilascio, natura giuridica del soggetto, sede legale), ferme restando valutazioni amministrative su altri interessi da tutelare secondo normativa vigente.

Punto di attenzione

Tensione tra il diritto di accesso civico generalizzato e la protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle ditte individuali dove i dati identificativi si riferiscono a persone fisiche. Il Garante sottolinea che l'ampliato regime di pubblicità dell'accesso civico (i dati divengono pubblici e utilizzabili da chiunque) richiede una valutazione rigorosa del pregiudizio concreto.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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