Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brescia
Parere del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere negativo sulla concessione dell'accesso civico generalizzato a tutti i dati richiesti da una società privata relativi alle autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Brescia. Nello specifico, il Garante ritiene che la comunicazione generalizzata di denominazione/ragione sociale, sede operativa, indirizzi PEC e ulteriori recapiti professionali relativi ai titolari, in particolare per le ditte individuali, comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Tale pregiudizio non risulta giustificato dal fine dell'accesso civico, quale promozione del controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sulla partecipazione al dibattito pubblico. Il Garante conferma che i dati relativi a persone giuridiche, società e associazioni non costituiscono dati personali e rimangono soggetti alle altre valutazioni in merito a ulteriori limiti all'accesso previsti dalla normativa.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non specificato nel provvedimento; interessati sono i titolari di autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Brescia
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Accesso civico generalizzato, protezione dei dati personali, limiti all'accesso civico per tutela della riservatezza, equilibrio tra diritto di accesso e protezione dei dati personali, identificabilità di persone fisiche in ditte individuali, finalità legittima dell'accesso civico, minimizzazione dei dati secondo GDPR, ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati, diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico
Conseguenze — Il Garante nega il riconoscimento del diritto di accesso civico generalizzato ai seguenti dati: denominazione/ragione sociale dei titolari delle autorizzazioni, sede operativa (per le ditte individuali), indirizzo PEC ufficialmente comunicato ai fini dell'autorizzazione, eventuali ulteriori recapiti professionali (telefono, email) comunicati all'Amministrazione. Il Garante ritiene che la diffusione generalizzata di tali dati personali comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza dei soggetti controlleressati senza risultare strumentale al fine di promozione di controlli diffusi e partecipazione al dibattito pubblico. Confermano accesso ammesso per i dati non attinenti a persone fisiche (numero identificativo, stato, data di rilascio, natura giuridica del soggetto, sede legale), ferme restando valutazioni amministrative su altri interessi da tutelare secondo normativa vigente.
Tensione tra il diritto di accesso civico generalizzato e la protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle ditte individuali dove i dati identificativi si riferiscono a persone fisiche. Il Garante sottolinea che l'ampliato regime di pubblicità dell'accesso civico (i dati divengono pubblici e utilizzabili da chiunque) richiede una valutazione rigorosa del pregiudizio concreto.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.