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Parere Doc. 10264747 · 25/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lomazzo

Parere del Garante

Esito parere Il Garante nega l'accesso civico generalizzato ai dati personali richiesti

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere negativo sulla richiesta di accesso civico generalizzato relativa all'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive. La richiesta includeva denominazione, sede operativa, PEC e recapiti dei titolari di autorizzazione. Il Garante rileva che i dati relativi a persone fisiche (ditte individuali) costituiscono dati personali meritevoli di protezione secondo il GDPR. La conoscenza generalizzata di tali informazioni determinerebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti dei soggetti controinteressati, non necessaria al perseguimento dello scopo di controllo pubblico e trasparenza amministrativa. L'accesso potrebbe esporre indebita mente dati personali di dettaglio come domicili e contatti professionali a duplicazione e riutilizzo improprio per finalità incompatibili con quelle di rilascio della licenza.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Comune di Lomazzo pubblica amministrazione destinataria della richiesta di accesso civico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lomazzo richiedente del parere
Società istante (non nominata) richiedente l'accesso civico generalizzato
Titolari di autorizzazioni NCC soggetti controinteressati i cui dati personali sono oggetto della richiesta di accesso
Interessati coinvolti

Non quantificabile dal testo; molteplici titolari di autorizzazioni NCC attive nel Comune di Lomazzo

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 par. 1 n. 1 GDPRart. 5 par. 1 lett. b GDPRart. 5 par. 1 lett. c GDPRart. 6 par. 1 GDPRart. 6 comma 4 GDPRart. 32 GDPRart. 154 comma 1 lett. g) d.lgs. 30/6/2003 n. 196art. 5 d.lgs. 14/3/2013 n. 33art. 5-bis comma 2 lett. a) d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis comma 2 lett. c) d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis comma 3 d.lgs. n. 33/2013art. 5-bis comma 4 d.lgs. n. 33/2013art. 3 comma 1 d.lgs. n. 33/2013art. 7 d.lgs. n. 33/2013art. 10 CEDUart. 5 comma 7 d.lgs. n. 33/2013art. 5 comma 7 Regolamento n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento Garante n. 521 del 15/12/2016 (Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC)Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016Provvedimento Garante n. 241 del 24/4/2024 [doc. web n. 10018263]Provvedimento Garante n. 37 del 29/1/2023 [doc. web n. 9870805]Provvedimento Garante n. 35 del 29/1/2023 [doc. web n. 9867327]Provvedimento Garante n. 15 del 18/1/2018 [doc. web n. 7689066]Provvedimento Garante n. 360 del 10/8/2017 [doc. web n. 6969290]Provvedimento Garante n. 506 del 30/11/2017 [doc. web n. 7316508]Sentenza Corte Giustizia UE 9/11/2010, cause C-92/09 e C-93/09 (Volker und Markus Schecke e Eifert)Caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 novembre 2016

Lettura del caso

Temi affrontati — Bilanciamento tra diritto di accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali; limiti all'accesso civico per tutela della privacy secondo l'art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013; qualificazione di informazioni relative a ditte individuali come dati personali secondo il GDPR; proporzionalità e pertinenza dei dati richiesti rispetto allo scopo di trasparenza amministrativa; rischio di riutilizzo improprio di dati personali per finalità incompatibili

Conseguenze — Il Garante ritiene che l'accesso generalizzato ai dati personali dei titolari di autorizzazioni NCC (sede operativa per ditte individuali, indirizzo PEC, recapiti professionali) non debba essere accordato poiché determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti delle persone fisiche controinteressate, non necessaria al raggiungimento dello scopo di controllo pubblico e trasparenza amministrativa, e comporta rischio di duplicazione ingiustificata delle informazioni da parte di soggetti privati e di riutilizzo per finalità incompatibili con quelle della raccolta iniziale, in violazione dell'art. 6 comma 4 GDPR. Rimangono ferme le valutazioni dell'amministrazione su dati riferiti a persone giuridiche e su altri limiti all'accesso civico per protezione di interessi economici e commerciali

Punto di attenzione

Distinzione tra dati personali riferiti a persone fisiche (e ditte individuali, quando consentono identificazione della persona fisica) e dati riferiti a persone giuridiche; applicazione della regola del 'regime amplificato di pubblicità' dell'accesso civico nel valutare il pregiudizio concreto alla protezione dei dati; criterio della proporzionalità e pertinenza dei dati rispetto allo scopo di trasparenza amministrativa e controllo pubblico; assenza di automatica esclusione dal limite privacy per attività soggette a concessione.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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