Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lomazzo
Parere del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere negativo sulla richiesta di accesso civico generalizzato relativa all'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive. La richiesta includeva denominazione, sede operativa, PEC e recapiti dei titolari di autorizzazione. Il Garante rileva che i dati relativi a persone fisiche (ditte individuali) costituiscono dati personali meritevoli di protezione secondo il GDPR. La conoscenza generalizzata di tali informazioni determinerebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti dei soggetti controinteressati, non necessaria al perseguimento dello scopo di controllo pubblico e trasparenza amministrativa. L'accesso potrebbe esporre indebita mente dati personali di dettaglio come domicili e contatti professionali a duplicazione e riutilizzo improprio per finalità incompatibili con quelle di rilascio della licenza.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non quantificabile dal testo; molteplici titolari di autorizzazioni NCC attive nel Comune di Lomazzo
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Bilanciamento tra diritto di accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali; limiti all'accesso civico per tutela della privacy secondo l'art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013; qualificazione di informazioni relative a ditte individuali come dati personali secondo il GDPR; proporzionalità e pertinenza dei dati richiesti rispetto allo scopo di trasparenza amministrativa; rischio di riutilizzo improprio di dati personali per finalità incompatibili
Conseguenze — Il Garante ritiene che l'accesso generalizzato ai dati personali dei titolari di autorizzazioni NCC (sede operativa per ditte individuali, indirizzo PEC, recapiti professionali) non debba essere accordato poiché determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti delle persone fisiche controinteressate, non necessaria al raggiungimento dello scopo di controllo pubblico e trasparenza amministrativa, e comporta rischio di duplicazione ingiustificata delle informazioni da parte di soggetti privati e di riutilizzo per finalità incompatibili con quelle della raccolta iniziale, in violazione dell'art. 6 comma 4 GDPR. Rimangono ferme le valutazioni dell'amministrazione su dati riferiti a persone giuridiche e su altri limiti all'accesso civico per protezione di interessi economici e commerciali
Distinzione tra dati personali riferiti a persone fisiche (e ditte individuali, quando consentono identificazione della persona fisica) e dati riferiti a persone giuridiche; applicazione della regola del 'regime amplificato di pubblicità' dell'accesso civico nel valutare il pregiudizio concreto alla protezione dei dati; criterio della proporzionalità e pertinenza dei dati rispetto allo scopo di trasparenza amministrativa e controllo pubblico; assenza di automatica esclusione dal limite privacy per attività soggette a concessione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.