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Sanzione Doc. 10265450 · 28/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Rosetta Trastevere s.r.l.s.

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €700

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante impianto di videosorveglianza presso il laboratorio artigianale La Fornarina a Roma, per violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, a causa della mancanza di idonei cartelli informativi sulla presenza del sistema di videosorveglianza. Irrogata sanzione di euro 700,00 e ingiunto l'adeguamento della cartellonistica con informazioni complete sul titolare del trattamento e diritti degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Rosetta Trastevere s.r.l.s. titolare del trattamento
Questura di Roma – Commissariato di P.S. Trastevere autorità che ha effettuato il sopralluogo
Guardia di finanza autorità che ha fornito informazioni sulle condizioni economiche
Interessati coinvolti

Ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico (laboratorio artigianale/esercizio di vicinato aperto al pubblico) dei luoghi oggetto di videosorveglianza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 13 GDPRart. 4, par. 1, n. 2 GDPRart. 58, par. 2, lett. i) GDPRart. 58, par. 2, lett. d) GDPRart. 83, par. 1 GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 78 GDPRart. 57, par. 1, lett. f) GDPRart. 57, par. 1, lett. u) GDPRart. 166, comma 5 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 166, comma 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 154-bis, comma 3 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689art. 27 l. n. 689/1981art. 10, comma 3 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150art. 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150art. 15 Regolamento n. 1/2019 Garanteart. 17 Regolamento n. 1/2019 Garanteart. 37 Regolamento n. 1/2019 Garante
Precedenti citati
Provvedimento 29 aprile 2004Provvedimento 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680Provvedimento 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881Cassazione civile, Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440Cassazione civile, Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Lettura del caso

Temi affrontati — Videosorveglianza - Principio di trasparenza - Obbligo di informativa - Cartelli informativi - Trattamento di dati personali mediante impianti video

Conseguenze — Il Garante ordina al titolare del trattamento di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 700,00 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e ingiunge l'adeguamento della cartellonistica semplificata relativa all'informativa agli interessati mediante integrazione del contenuto informativo minimo con l'indicazione del titolare del trattamento, in conformità alle linee guida citate. È prevista la possibilità di definizione della controversia mediante pagamento di euro 350,00 entro il termine per il ricorso.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • natura colposa della condotta
  • inadempimento di obbligo notoriamente noto da innumerevoli provvedimenti precedenti
  • ampia platea di interessati potenzialmente coinvolti in ragione della natura pubblica dei luoghi sottoposti a videosorveglianza. Fattori
Attenuanti
  • assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni in materia di protezione dei dati personali
  • attività di cooperazione del titolare che ha dichiarato di aver installato nuovi cartelli informativi
  • condizioni economiche difficili dell'esercizio commerciale (26 mq)
  • proporzionalità della sanzione rispetto alle dimensioni e capacità economica dell'impresa
Punto di attenzione

La violazione riguarda la mancanza di cartelli informativi su un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante. Il titolare ha successivamente installato cartellonistica semplificata con pittogramma della telecamera e avvertimento, tuttavia priva dei dati relativi all'identità del titolare del trattamento e all'esistenza dei diritti dell'interessato.

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Rosetta Trastevere s.r.l.s.: sanzione Garante Privacy da €700 · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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