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Sanzione Doc. 10246060 · 26/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

SMA Frutta

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €2K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di 2.000 euro a un esercizio commerciale per aver installato un impianto di videosorveglianza senza fornire l'informativa agli interessati (art. 13 GDPR) e senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro richiesta dall'art. 4 della legge n. 300/1970. È stata inoltre imposta la limitazione del trattamento con divieto di attivazione durante l'orario di apertura fino al rilascio dell'autorizzazione.

La massima
Installazione di impianti di videosorveglianza con controllo a distanza di lavoratori necessita previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro quale condizione indefettibile, indipendentemente dall'informativa ai sensi del GDPR.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

SMA Frutta titolare del trattamento
Corpo di Polizia di Roma Capitale – X Gruppo Mare ente che ha trasmesso il verbale di accertamento
Ispettorato territoriale del lavoro autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per impianti di videosorveglianza con controllo a distanza dei lavoratori
avventori e dipendenti dell'esercizio commerciale interessati al trattamento
Interessati coinvolti

ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico e della frequentazione commerciale

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300art. 5 par. 1 lett. a) GDPRart. 13 GDPRart. 58 par. 2 lett. d) GDPRart. 58 par. 2 lett. f) GDPRart. 83 par. 1 GDPRart. 83 par. 5 GDPRart. 88 GDPRart. 114 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 171 Codice Privacy
Precedenti citati
provv. 29 aprile 2004provv. 8 aprile 2010 doc. web n. 1712680provv. 6 luglio 2023 n. 293 doc. web n. 9920881

Lettura del caso

Temi affrontati — Trasparenza e liceità nel trattamento per videosorveglianza; protezione dei lavoratori

Conseguenze — Entro 30 giorni dalla notifica: pagamento della sanzione di 2.000 euro secondo le modalità indicate in allegato; conformità del trattamento al GDPR con installazione di idonea cartellonistica informativa; comunicazione al Garante delle misure adottate. Inoltre, divieto di attivazione dell'impianto di videosorveglianza durante gli orari di apertura commerciale sino al rilascio dell'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Facoltà di definire la controversia con pagamento della metà della sanzione entro i termini di ricorso.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • natura colposa della condotta per violazione del consolidato obbligo di informativa, ripetutamente oggetto di provvedimenti e giurisprudenza
  • responsabilità per mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 4 legge n. 300/1970
  • ampia platea di interessati data la natura pubblica dei luoghi
Attenuanti
  • assenza di precedenti specifici a carico del titolare per violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali
Punto di attenzione

Videosorveglianza in ambito lavorale richiede sempre autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 4 legge n. 300/1970 oltre all'informativa GDPR; omissione di uno dei due obblighi genera responsabilità autonoma.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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