SMA Frutta
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di 2.000 euro a un esercizio commerciale per aver installato un impianto di videosorveglianza senza fornire l'informativa agli interessati (art. 13 GDPR) e senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro richiesta dall'art. 4 della legge n. 300/1970. È stata inoltre imposta la limitazione del trattamento con divieto di attivazione durante l'orario di apertura fino al rilascio dell'autorizzazione.
Installazione di impianti di videosorveglianza con controllo a distanza di lavoratori necessita previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro quale condizione indefettibile, indipendentemente dall'informativa ai sensi del GDPR.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico e della frequentazione commerciale
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trasparenza e liceità nel trattamento per videosorveglianza; protezione dei lavoratori
Conseguenze — Entro 30 giorni dalla notifica: pagamento della sanzione di 2.000 euro secondo le modalità indicate in allegato; conformità del trattamento al GDPR con installazione di idonea cartellonistica informativa; comunicazione al Garante delle misure adottate. Inoltre, divieto di attivazione dell'impianto di videosorveglianza durante gli orari di apertura commerciale sino al rilascio dell'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Facoltà di definire la controversia con pagamento della metà della sanzione entro i termini di ricorso.
- natura colposa della condotta per violazione del consolidato obbligo di informativa, ripetutamente oggetto di provvedimenti e giurisprudenza
- responsabilità per mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 4 legge n. 300/1970
- ampia platea di interessati data la natura pubblica dei luoghi
- assenza di precedenti specifici a carico del titolare per violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali
Videosorveglianza in ambito lavorale richiede sempre autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 4 legge n. 300/1970 oltre all'informativa GDPR; omissione di uno dei due obblighi genera responsabilità autonoma.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.