Società Editoriale Il Fatto S.p.A.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali e dati sensibili (ricovero ospedaliero) effettuato da testata giornalistica in articolo su incidente funiviario. La pubblicazione ha violato il principio di essenzialità dell'informazione in quanto ha diffuso dati sensibili dell'interessata, presentata in modo fuorviante, senza adeguato bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei diritti fondamentali. Irrogata sanzione di 23.750 euro e ordinata pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità.
Il diritto di cronaca non consente di diffondere dati sensibili senza essenzialità provata; il principio di proporzionalità prevale sulla mera colleganza ai fatti narrati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — essenzialità dell'informazione giornalistica e tutela dati sensibili
Conseguenze — Pagamento di sanzione amministrativa di 23.750 euro entro 30 giorni dalla notificazione. Facoltà di definire controversia con pagamento di 11.875 euro entro termine previsto per ricorso. Pubblicazione del provvedimento e ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante. Annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità.
- nature sensibile dei dati trattati (dato relativo allo stato di salute)
- pregiudizio prolungato per circa un anno (diffusione mediante motori di ricerca)
- negligenza grave nel mancato rispetto del principio di essenzialità nonostante struttura organizzativa della Società
- persistente ritrosia al rispetto dei limiti normativi durante il procedimento
- precedenti violazioni della Società in medesima area tematica (provv. 2 marzo 2023 n. 62
- provv. 12 febbraio 2025 n. 60
- provv. 27 febbraio 2025 n. 126)
- avvenuta rimozione dell'articolo
- finalità di libertà di informazione
Nelle cronache giornalistiche su fatti di interesse pubblico, la diffusione di dati sensibili (salute, ricoveri) richiede rigido bilanciamento: essenzialità informativa non equivale a libertà assoluta di divulgazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.