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Sanzione Doc. 10273039 · 03/07/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €23,8K

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali e dati sensibili (ricovero ospedaliero) effettuato da testata giornalistica in articolo su incidente funiviario. La pubblicazione ha violato il principio di essenzialità dell'informazione in quanto ha diffuso dati sensibili dell'interessata, presentata in modo fuorviante, senza adeguato bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei diritti fondamentali. Irrogata sanzione di 23.750 euro e ordinata pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità.

La massima
Il diritto di cronaca non consente di diffondere dati sensibili senza essenzialità provata; il principio di proporzionalità prevale sulla mera colleganza ai fatti narrati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Società Editoriale Il Fatto S.p.A. titolare del trattamento
signora XX interessata e reclamante
Avv. XX legale rappresentante dell'interessata
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 GDPRart. 6 GDPRart. 9 GDPRart. 58 GDPRart. 83 GDPRart. 85 GDPRart. 136 Codice Privacyart. 137 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacy
Precedenti citati
provvedimento 2 marzo 2023 n. 62provvedimento 12 febbraio 2025 n. 60provvedimento 27 febbraio 2025 n. 126

Lettura del caso

Temi affrontati — essenzialità dell'informazione giornalistica e tutela dati sensibili

Conseguenze — Pagamento di sanzione amministrativa di 23.750 euro entro 30 giorni dalla notificazione. Facoltà di definire controversia con pagamento di 11.875 euro entro termine previsto per ricorso. Pubblicazione del provvedimento e ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante. Annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • nature sensibile dei dati trattati (dato relativo allo stato di salute)
  • pregiudizio prolungato per circa un anno (diffusione mediante motori di ricerca)
  • negligenza grave nel mancato rispetto del principio di essenzialità nonostante struttura organizzativa della Società
  • persistente ritrosia al rispetto dei limiti normativi durante il procedimento
  • precedenti violazioni della Società in medesima area tematica (provv. 2 marzo 2023 n. 62
  • provv. 12 febbraio 2025 n. 60
  • provv. 27 febbraio 2025 n. 126)
Attenuanti
  • avvenuta rimozione dell'articolo
  • finalità di libertà di informazione
Punto di attenzione

Nelle cronache giornalistiche su fatti di interesse pubblico, la diffusione di dati sensibili (salute, ricoveri) richiede rigido bilanciamento: essenzialità informativa non equivale a libertà assoluta di divulgazione.

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Società Editoriale Il Fatto S.p.A.: sanzione Garante Privacy da €23,8K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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