Tirrenia Hospital S.r.l.
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato la violazione dell'art. 92, comma 1, del Codice Privacy da parte di Tirrenia Hospital S.r.l. per mancanza di idonei accorgimenti volti ad assicurare la comprensibilità dei dati relativi alla salute contenuti nella cartella clinica. In particolare, la struttura ospedaliera ha fornito trascrizioni di documenti clinici (diario clinico, schede infermieristiche, diario infermieristico) senza l'identificazione completa del personale sanitario autore delle annotazioni, nonostante il richiedente avesse specificatamente richiesto tale informazione. Sebbene la titolare abbia successivamente sanato parzialmente la carenza integrando le trascrizioni con i nominativi dei medici, la violazione iniziale è stata accertata. La sanzione è stata quantificata in euro 1.000,00, considerando il livello di gravità lieve, la natura isolata del caso, l'assenza di dolo, le misure correttive adottate, la collaborazione della struttura e il fatto che la violazione è stata scoperta a seguito di reclamo.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Un interessato (il ricorrente, figlio della paziente deceduta la cui cartella clinica è oggetto della controversia)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Comprensibilità dei dati relativi alla salute e identificazione del personale sanitario in cartelle cliniche. Trattamento di dati sensibili (dati relativi alla salute) in ambito sanitario. Obblighi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni sanitarie nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Codice Privacy.
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dalla Tirrenia Hospital S.r.l. per la violazione dell'art. 92, comma 1, del Codice Privacy e ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00. In caso di mancata definizione della controversia, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione, pena l'adozione di atti esecutivi. È riconosciuta la facoltà di definire la controversia mediante pagamento della metà della sanzione (euro 500,00) entro 30 giorni. Dispone inoltre la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione e del provvedimento sul sito internet del Garante e l'annotazione della violazione nel registro interno dell'Autorità.
Livello di gravità lieve in base agli elementi di cui all'art. 83, paragrafo 2, lett. a), b) e g) GDPR: caso isolato e condotta del titolare priva di dolo. Misure adottate per evitare futuri accadimenti analoghi (art. 83, par. 2, lett. c) GDPR). Violazione pertinente afferente all'osservanza del principio di trasparenza (art. 83, par. 2, lett. e) GDPR). Condotta collaborativa della titolare con l'Autorità (art. 83, par. 2, lett. f) GDPR). Violazione scoperta a seguito di reclamo (art. 83, par. 2, lett. h) GDPR). Criterio del fatturato annuo della società. Massimale edittale statico pari a euro 10.000.000 (art. 83, par. 4 GDPR).
La comprensibilità dei dati relativi alla salute in cartelle cliniche deve garantire non solo l'intelligibilità del contenuto clinico, ma anche l'identificazione inequivoca del personale sanitario autore delle annotazioni, anche nelle trascrizioni dattilografiche di documenti manoscritti. L'identificazione del personale mediante soli timbri o firme su documenti originali non è sufficiente quando il richiedente richiede specificamente una trascrizione leggibile.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.