Banca d'Italia
Parere sullo schema di Regolamento recante disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attività di supporto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento della Banca d'Italia recante disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di supporto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Lo schema disciplina il trattamento dei dati per: gestione della documentazione per nomina e rinnovo dei componenti del collegio ABF; gestione dei dati nei procedimenti ABF; analisi della documentazione tramite strumenti di ricerca avanzata e sistemi di IA. Il provvedimento, modificato secondo le osservazioni fornite dall'Ufficio, rispetta i principi di privacy by design e by default, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e trasparenza. Con riferimento ai trattamenti mediante IA, il Garante evidenzia l'importanza di misure quali l'anonimizzazione preventiva, l'autonomia decisionale umana, la supervisione multidisciplinare e il continuo monitoraggio della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento dei dati personali nella risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie; Intelligenza artificiale nella gestione dei procedimenti ABF; Privacy by design e privacy by default; Minimizzazione dei dati; Trasparenza dei trattamenti; Protezione dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali; Sicurezza e accountability nel trattamento dei dati; Anonimizzazione delle decisioni; Autonomia decisionale umana nell'utilizzo dei sistemi di IA; Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento, ritenendolo conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali nel rispetto dei principi di privacy by design e by default. Il Garante evidenzia l'importanza del monitoraggio continuo e della revisione periodica delle misure di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai trattamenti effettuati mediante sistemi di intelligenza artificiale, nonché l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati anche sulla base delle opinioni degli interessati e dei collegi ABF, secondo quanto previsto dall'art. 35, par. 9 del Regolamento.
Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel trattamento dei dati personali nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie: necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti, l'autonomia decisionale umana, il continuo riaddestramento dei sistemi di IA sotto supervisione multidisciplinare, la documentazione dell'attività svolta e la formazione adeguata degli operatori. Limitazione all'utilizzo delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali nelle funzionalità di ricerca.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.