Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A.
ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679
Sintesi del provvedimento
La Casa di Cura ha violato gli articoli 12 e 15 del GDPR non fornendo tempestivamente al paziente la prima copia gratuita della cartella clinica, come richiesto e come stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-307/22 del 26 ottobre 2023. Il Garante ammonisce il titolare senza irrogare sanzione pecuniaria, qualificando la violazione come minore alla luce dell'assenza di dolo, della tardiva ma successiva conformazione e delle misure organizzative adottate.
Il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente la prima copia integrale dei dati della cartella clinica deve essere esaudito entro i termini di legge; il ritardo nel rispondere anche se seguito da successiva conformazione costituisce violazione accertata dell'articolo 12 GDPR.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto di accesso ai dati personali nella cartella clinica
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento e ammonisce la titolare per non aver fornito riscontro tempestivo alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella cartella clinica entro i termini previsti dall'art. 12, par. 3 GDPR. La Casa di Cura ha già provveduto a rilasciare gratuitamente la copia integrale della cartella clinica all'interessato. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Garante.
Assenza di dolo e colpa lieve; reclamo isolato e condotta priva di carattere seriale; titolare non profit operante nel settore sanitario; tardiva ma successiva conformazione alle richieste dell'interessato; errore interpretativo in buona fede derivante da prassi consolidate in ambito sanitario; piena collaborazione del titolare; assenza di danno concreto all'interessato; misure organizzative tempestivamente adottate (ordine di servizio, revisione della procedura sull'art. 15 GDPR, piano di formazione del personale); attivazione preventiva del Responsabile della Protezione Dati; dedicazione di risorse specifiche per la gestione delle cartelle cliniche; assenza di precedenti violazioni pertinenti.
Le strutture sanitarie devono garantire il rilascio gratuito della prima copia della cartella clinica entro i termini di legge, indipendentemente dalle prassi consolate precedenti; la sentenza CGUE C-307/22 ha stabilito obblighi specifici su questo diritto.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.