Comune di Coccaglio
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante videosorveglianza nei luoghi di lavoro senza le necessarie autorizzazioni sindacali, informative e valutazione d'impatto. Il Comune ha violato gli artt. 5, 6, 12, 13, 35, 88 del GDPR e l'art. 4 della legge 300/1970 utilizzando i filmati anche a fini disciplinari. È stata irrogata una sanzione di 6.000 euro, ridotta rispetto al massimo edittale in considerazione della cooperazione e della disattivazione immediata del sistema.
La videosorveglianza in luogo di lavoro viola il GDPR e lo Statuto dei lavoratori se effettuata senza accordo sindacale, informativa dettagliata e valutazione d'impatto preliminare sulla protezione dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
lavoratori che hanno transitato occasionalmente all'interno o nei pressi del magazzino nel periodo di videosorveglianza
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — videosorveglianza sul luogo di lavoro senza consenso sindacale e informativa
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento e ordina il pagamento della sanzione di 6.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione agevolata pagando la metà entro 30 giorni; dispone la pubblicazione integrale dell'ordinanza sul sito web del Garante e l'annotazione della violazione nel registro interno
- violazione commessa in modo difforme dalla disciplina di settore già puntualmente indicata dal Garante, durata estesa del trattamento (maggio-giugno di un anno), interessati in posizione vulnerabile nel contesto lavorativo
- violazione carattere colposo, assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR, titolare ente pubblico di modeste dimensioni (8.800 abitanti), assenza di precedenti violazioni, buona cooperazione durante l'istruttoria, disattivazione immediata del sistema e stipula successiva accordo sindacale
La videosorveglianza nei luoghi di lavoro richiede obbligatoriamente accordo sindacale ex art. 4 legge 300/1970, informativa art. 13 GDPR e DPIA art. 35 GDPR, indipendentemente dall'utilizzo successivo dei filmati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.