Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente
Sanzione Doc. 10226611 · 12/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Comune di Coccaglio

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €6K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante videosorveglianza nei luoghi di lavoro senza le necessarie autorizzazioni sindacali, informative e valutazione d'impatto. Il Comune ha violato gli artt. 5, 6, 12, 13, 35, 88 del GDPR e l'art. 4 della legge 300/1970 utilizzando i filmati anche a fini disciplinari. È stata irrogata una sanzione di 6.000 euro, ridotta rispetto al massimo edittale in considerazione della cooperazione e della disattivazione immediata del sistema.

La massima
La videosorveglianza in luogo di lavoro viola il GDPR e lo Statuto dei lavoratori se effettuata senza accordo sindacale, informativa dettagliata e valutazione d'impatto preliminare sulla protezione dei dati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Comune di Coccaglio titolare del trattamento
sig. XX interessato dipendente del Comune e ricorrente
Interessati coinvolti

lavoratori che hanno transitato occasionalmente all'interno o nei pressi del magazzino nel periodo di videosorveglianza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 par. 1 lett. a) e b) GDPRart. 6 par. 1 lett. c) GDPRart. 6 par. 2 GDPRart. 6 par. 3 GDPRart. 12 par. 1 GDPRart. 13 GDPRart. 35 GDPRart. 88 GDPRart. 83 par. 2 GDPRart. 83 par. 3 GDPRart. 83 par. 5 GDPRart. 2-ter Codice Privacyart. 114 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 4 legge 300/1970

Lettura del caso

Temi affrontati — videosorveglianza sul luogo di lavoro senza consenso sindacale e informativa

Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento e ordina il pagamento della sanzione di 6.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione agevolata pagando la metà entro 30 giorni; dispone la pubblicazione integrale dell'ordinanza sul sito web del Garante e l'annotazione della violazione nel registro interno

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • violazione commessa in modo difforme dalla disciplina di settore già puntualmente indicata dal Garante, durata estesa del trattamento (maggio-giugno di un anno), interessati in posizione vulnerabile nel contesto lavorativo
Attenuanti
  • violazione carattere colposo, assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR, titolare ente pubblico di modeste dimensioni (8.800 abitanti), assenza di precedenti violazioni, buona cooperazione durante l'istruttoria, disattivazione immediata del sistema e stipula successiva accordo sindacale
Punto di attenzione

La videosorveglianza nei luoghi di lavoro richiede obbligatoriamente accordo sindacale ex art. 4 legge 300/1970, informativa art. 13 GDPR e DPIA art. 35 GDPR, indipendentemente dall'utilizzo successivo dei filmati.

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Comune di Coccaglio: sanzione Garante Privacy da €6K · PGP

provvedimentigaranteprivacy.it

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →