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Sanzione Doc. 10246294 · 26/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Euro Bangla Minimarket

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €1K

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha accertato l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale privo dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, in violazione dell'art. 4 della legge 300/1970 e del principio di liceità del trattamento. È stata irrogata una sanzione di 1.000 euro e imposto il divieto di attivazione del sistema durante gli orari di apertura fino al rilascio dell'autorizzazione competente.

La massima
L'installazione di videosorveglianza nei luoghi di lavoro è illecita se priva dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, anche se la raccolta avviene senza registrazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Euro Bangla Minimarket titolare del trattamento
Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesi ente segnalante
Ispettorato del Lavoro autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
Interessati coinvolti

lavoratori alle dipendenze dell'impresa

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300art. 5 par. 1 lett. a) GDPRart. 88 GDPRart. 114 Codice Privacyart. 83 par. 5 lett. d) GDPRart. 58 par. 2 lett. i) GDPRart. 58 par. 2 lett. f) GDPRart. 166 Codice Privacyart. 171 Codice Privacy

Lettura del caso

Temi affrontati — videosorveglianza senza autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro

Conseguenze — Il titolare del trattamento deve pagare la sanzione di euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, pena atti esecutivi. È imposto il divieto di attivazione del sistema di videosorveglianza durante gli orari di apertura dell'esercizio commerciale sino al rilascio dell'eventuale autorizzazione da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro. La controversia può essere definita versando metà della sanzione entro il termine per il ricorso.

Fattori di ponderazione
Attenuanti
  • assenza di precedenti specifici relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali a carico del titolare del trattamento. Fattore considerato: natura colposa della condotta in relazione all'inadempimento dell'obbligo di rispettare le garanzie previste dall'art. 4 legge 300/1970
Punto di attenzione

La videosorveglianza nei luoghi di lavoro richiede obbligatoriamente autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro o accordo collettivo sindacale: la mancanza è violazione della legge 300/1970 e del principio di liceità GDPR.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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