Google LLC
Provvedimento di respingimento reclamo su diritto all'oblio
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara infondato il reclamo presentato da un cittadino estero che chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di URL riferiti a una sua condanna penale ormai espiata. Sebbene Google abbia già adottato misure per alcuni URL, il Garante ritiene che per gli URL restanti non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'oblio, data la gravità dei reati contestati, il limitato periodo di tempo trascorso e il ruolo pubblico attualmente ricoperto dall'interessato.
Reati gravi commessi in tempi recenti giustificano il permanere dell'interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni nei risultati di ricerca, anche dopo l'espiazione della pena.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Diritto all'oblio da motori di ricerca per reati gravi
Conseguenze — Il Garante dichiara il reclamo infondato per gli URL nn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 e 17. Prende atto delle misure già adottate da Google per gli URL nn. 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 e ritiene che non sussistano presupposti per ulteriori provvedimenti dell'Autorità in merito.
Il diritto all'oblio per motori di ricerca non si estende automaticamente a reati gravi seppur espiati; rilevano il periodo trascorso, la gravità del reato e il ruolo pubblico attuale dell'interessato.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.