Hanako s.r.l.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Hanako s.r.l. per aver installato e gestito un impianto di videosorveglianza in assenza di informativa agli interessati e senza il previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro richiesti dalla legge n. 300/1970. Ingiunge il pagamento di 2.000 euro e l'adozione entro 30 giorni di misure di conformità: cartellonistica informativa adeguata e misure di sicurezza tecniche per limitare l'accesso alle immagini.
La videosorveglianza senza previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e senza informativa idonea agli interessati viola il principio di trasparenza e la tutela dei diritti dei lavoratori, determinando responsabilità sanzionatoria del titolare.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
ampia platea di interessati, compresi lavoratori e clienti dell'esercizio di ristorazione
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — videosorveglianza, trasparenza, liceità del trattamento, sicurezza dei dati, diritti dei lavoratori
Conseguenze — Hanako s.r.l. deve: pagare 2.000 euro entro 30 giorni dalla notifica; entro 30 giorni dalla notifica adottare cartellonistica informativa adeguata agli interessati; adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative per limitare l'accesso alle immagini ai soli soggetti legittimati secondo le prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro. È altresì prevista la possibilità di definire la controversia mediante pagamento del 50% della sanzione (1.000 euro) entro i termini per ricorso.
- natura colposa della condotta del titolare in relazione all'inadempimento dell'obbligo di informativa, violazione reiterata di principi consolidati in numerosi precedenti del Garante, condotta illecita che ha interessato un'ampia platea di interessati data la natura pubblica dei luoghi sorvegliati, mancato rispetto delle garanzie dell'art. 4 l. 300/1970, inadozione di misure di sicurezza. Fattore
- assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali
La videosorveglianza in luogo di lavoro richiede tre condizioni simultanee: accordo sindacale o autorizzazione ispettoriale, informativa cartellonistica visibile, controlli di accesso alle immagini.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.