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Sanzione Doc. 10240451 · 12/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Hanako s.r.l.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €2K

Sintesi del provvedimento

Il Garante sanziona Hanako s.r.l. per aver installato e gestito un impianto di videosorveglianza in assenza di informativa agli interessati e senza il previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro richiesti dalla legge n. 300/1970. Ingiunge il pagamento di 2.000 euro e l'adozione entro 30 giorni di misure di conformità: cartellonistica informativa adeguata e misure di sicurezza tecniche per limitare l'accesso alle immagini.

La massima
La videosorveglianza senza previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e senza informativa idonea agli interessati viola il principio di trasparenza e la tutela dei diritti dei lavoratori, determinando responsabilità sanzionatoria del titolare.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Hanako s.r.l. titolare del trattamento
Guardia di Finanza di Padova autorità che ha condotto le verifiche
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo autorità competente per l'autorizzazione alla videosorveglianza
interessati (lavoratori e clienti) persone fisiche i cui dati sono trattati mediante videosorveglianza
Interessati coinvolti

ampia platea di interessati, compresi lavoratori e clienti dell'esercizio di ristorazione

Riferimenti normativi

Articoli
art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300art. 5 par. 1 lett. a GDPRart. 5 par. 1 lett. f GDPRart. 13 GDPRart. 32 GDPRart. 58 par. 2 lett. d GDPRart. 58 par. 2 lett. i GDPRart. 83 par. 1 GDPRart. 83 par. 2 lett. e GDPRart. 83 par. 5 GDPRart. 88 GDPRart. 114 Codice Privacyart. 154-bis comma 3 Codice Privacyart. 166 comma 5 Codice Privacyart. 166 comma 8 Codice Privacy
Precedenti citati
provvedimento 29 aprile 2004provvedimento 8 aprile 2010 doc. web n. 1712680provvedimento 6 luglio 2023 n. 293 doc. web n. 9920881

Lettura del caso

Temi affrontati — videosorveglianza, trasparenza, liceità del trattamento, sicurezza dei dati, diritti dei lavoratori

Conseguenze — Hanako s.r.l. deve: pagare 2.000 euro entro 30 giorni dalla notifica; entro 30 giorni dalla notifica adottare cartellonistica informativa adeguata agli interessati; adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative per limitare l'accesso alle immagini ai soli soggetti legittimati secondo le prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro. È altresì prevista la possibilità di definire la controversia mediante pagamento del 50% della sanzione (1.000 euro) entro i termini per ricorso.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • natura colposa della condotta del titolare in relazione all'inadempimento dell'obbligo di informativa, violazione reiterata di principi consolidati in numerosi precedenti del Garante, condotta illecita che ha interessato un'ampia platea di interessati data la natura pubblica dei luoghi sorvegliati, mancato rispetto delle garanzie dell'art. 4 l. 300/1970, inadozione di misure di sicurezza. Fattore
Attenuanti
  • assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali
Punto di attenzione

La videosorveglianza in luogo di lavoro richiede tre condizioni simultanee: accordo sindacale o autorizzazione ispettoriale, informativa cartellonistica visibile, controlli di accesso alle immagini.

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Hanako s.r.l.: sanzione Garante Privacy da €2K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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