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Parere Doc. 10237753 · 12/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Presidenza del Consiglio dei Ministri

parere su schema di decreto attuativo

Esito parere Favorevole

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto attuativo del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), ritenendo che il ricorso a dati esclusivamente anonimizzati non presenti criticità significative sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, raccomanda integrazioni definitoriali e tecniche per chiarire l'esclusione dalla nozione di dato personale e per adottare adeguate tecniche di anonimizzazione nei casi di intossicazioni e decessi.

La massima
Sistemi di allerta pubblica basati esclusivamente su dati anonimizzati non presentano significative criticità di protezione dati, purché le definizioni e le tecniche di anonimizzazione siano esplicite e adeguate.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedente parere
Dipartimento per le politiche antidroga principale referente e responsabile del Sistema
Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) ente preposto ad approfondimenti bio-tossicologici e chimico-tossicologici, nonché gestore del NEWS-D
Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA) coordinatrice delle attività di alimentazione informativa delle Forze di polizia
Centri antiveleni centri collaborativi di primo livello per aspetti clinico-tossicologici
Forze di polizia centri collaborativi di secondo livello
Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) ricevente delle notifiche di allerta
Associazioni scientifiche consulenti del Sistema

Riferimenti normativi

Articoli
art. 57, par. 1, lett. c) GDPRart. 4, n. 1) GDPRart. 14-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309art. 13 Regolamento (UE) 2023/1322art. 131 D.P.R. 309/1990art. 154, comma 5 Codice PrivacyConsiderando 26 GDPRParere 5/2014 Gruppo di lavoro Art. 29
Precedenti citati
Parere 5/2014 del Gruppo di lavoro Art. 29 del 10 aprile 2014 sulle tecniche di anonimizzazione

Lettura del caso

Temi affrontati — Anonimizzazione dati in sistema di allerta antidroghe

Conseguenze — Il Garante approva lo schema di decreto a condizione che: (1) la definizione di dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D (art. 1, c. 1, lett. v) sia integrata escludendo espressamente la riconducibilità alla nozione di dato personale di cui all'articolo 4, n. 1) GDPR; (2) l'articolato sia integrato prevedendo l'adozione di tecniche adeguate di anonimizzazione dei dati con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi, anche richiamando nel preambolo il Considerando 26 GDPR e il Parere 5/2014 del Gruppo di lavoro Art. 29 sulle tecniche di anonimizzazione.

Punto di attenzione

La distinzione tra dati anonimizzati e dati personali deve essere esplicita nella normativa per evitare incertezze applicative; le tecniche di anonimizzazione vanno specificate in riferimento a contesti sensibili come intossicazioni e decessi.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri: parere Garante Privacy Favorevole

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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